Il lavoro analizza i profili di responsabilità in cui può incorrere la banca nell’erogazione del servizio Bancomat, con particolare riferimento all’ipotesi di prelievi di denaro effettuati presso uno sportello automatico (ATM) da un soggetto diverso dal correntista abilitato. L’indagine muove dall’esame della disciplina, di fonte sia legale che convenzionale, in materia di ripartizione delle responsabilità tra banca e cliente per i casi di uso non autorizzato di uno strumento di pagamento (nella specie, carta di debito), individuandone la ratio nel principio, proprio dell’analisi economica del diritto, secondo cui i rischi di una determinata attività devono gravare sul soggetto meglio in grado di prevenirli, di eliminarli o di sopportarne le conseguenze. In questa logica, si evidenzia che, mentre la banca deve rispondere di eventuali errori nell’esecuzione delle operazioni di pagamento, o di ogni altra irregolarità nella gestione del conto del cliente, quest’ultimo deve sopportare le perdite subite in conseguenza del furto o dello smarrimento dello strumento di pagamento, ma solo laddove abbia violato, con dolo o con grave negligenza, gli obblighi di corretto impiego e di custodia del medesimo, o l’obbligo di notificare i suddetti eventi all’emittente (trovando altrimenti applicazione un massimale predeterminato). Dopo avere rilevato come gli aspetti di maggiore criticità, in materia di addebiti non autorizzati nell’ambito dei servizi elettronici di pagamento, si collochino sul piano della prova del comportamento doloso o colposo dell’utente (come emerge, peraltro, dalla lettura di alcune discutibili pronunce giurisprudenziali), si analizza il contenuto della sentenza della Suprema Corte n. 13777/2007, riferita ad un caso di spendita abusiva di una tessera bancomat, sottratta al titolare mediante la manomissione di un ATM. La S.C., in particolare, ha affermato che la banca, essendo tenuta ad agire con la professionalità del bonus argentarius, deve predisporre le misure più adeguate a prevenire tutti i rischi connaturati alla propria attività. Pertanto, anche in caso di violazione degli obblighi contrattuali da parte del correntista (nella specie, la mancata richiesta all’emittente di bloccare la carta sottratta), sarebbe ugualmente ipotizzabile una responsabilità della banca, per non avere garantito la sicurezza del servizio fornito (nel caso specifico, sotto il profilo dell’integrità degli ATMs). In conclusione, si può condividere l’affermazione secondo cui le eventuali inadempienze del titolare della carta non implicano necessariamente che questi debba sopportare ogni conseguenza dell’uso illecito dello strumento di pagamento, posto che il banchiere dovrebbe comunque rispondere dei danni causati al cliente dall’inadeguata organizzazione del servizio erogato. Infine, vengono prese in esame le disposizioni della nuova normativa comunitaria sui servizi di pagamento (dir. 2007/64/CE, cd. PSD), rimarcando come anch’esse presentino, in punto di allocazione dei rischi relativi all’uso non autorizzato degli strumenti di pagamento, i medesimi limiti individuati nella disciplina previgente (in particolare, racc. 97/489/CE) e negli schemi contrattuali adottati nella prassi. Da un lato, infatti, va evidenziato che anche le recenti norme comunitarie - alla stregua delle precedenti, che ne costituiscono il modello ispiratore - ripropongono il delicato problema dell’accertamento della grave negligenza o del dolo dell’utente, ai fini dell’attribuzione delle responsabilità; dall’altro, si può notare come l’eccessiva genericità e l’imprecisa formulazione di alcune disposizioni (ad esempio, in materia di onere della prova delle operazioni non autorizzate) diano luogo a notevoli difficoltà interpretative ed applicative, che una più accurata stesura dei testi di legge avrebbe potuto senz’altro evitare.

Prelievi fraudolenti e responsabilità della banca nell'erogazione del servizio Bancomat

CIRAOLO, Francesco
2009-01-01

Abstract

Il lavoro analizza i profili di responsabilità in cui può incorrere la banca nell’erogazione del servizio Bancomat, con particolare riferimento all’ipotesi di prelievi di denaro effettuati presso uno sportello automatico (ATM) da un soggetto diverso dal correntista abilitato. L’indagine muove dall’esame della disciplina, di fonte sia legale che convenzionale, in materia di ripartizione delle responsabilità tra banca e cliente per i casi di uso non autorizzato di uno strumento di pagamento (nella specie, carta di debito), individuandone la ratio nel principio, proprio dell’analisi economica del diritto, secondo cui i rischi di una determinata attività devono gravare sul soggetto meglio in grado di prevenirli, di eliminarli o di sopportarne le conseguenze. In questa logica, si evidenzia che, mentre la banca deve rispondere di eventuali errori nell’esecuzione delle operazioni di pagamento, o di ogni altra irregolarità nella gestione del conto del cliente, quest’ultimo deve sopportare le perdite subite in conseguenza del furto o dello smarrimento dello strumento di pagamento, ma solo laddove abbia violato, con dolo o con grave negligenza, gli obblighi di corretto impiego e di custodia del medesimo, o l’obbligo di notificare i suddetti eventi all’emittente (trovando altrimenti applicazione un massimale predeterminato). Dopo avere rilevato come gli aspetti di maggiore criticità, in materia di addebiti non autorizzati nell’ambito dei servizi elettronici di pagamento, si collochino sul piano della prova del comportamento doloso o colposo dell’utente (come emerge, peraltro, dalla lettura di alcune discutibili pronunce giurisprudenziali), si analizza il contenuto della sentenza della Suprema Corte n. 13777/2007, riferita ad un caso di spendita abusiva di una tessera bancomat, sottratta al titolare mediante la manomissione di un ATM. La S.C., in particolare, ha affermato che la banca, essendo tenuta ad agire con la professionalità del bonus argentarius, deve predisporre le misure più adeguate a prevenire tutti i rischi connaturati alla propria attività. Pertanto, anche in caso di violazione degli obblighi contrattuali da parte del correntista (nella specie, la mancata richiesta all’emittente di bloccare la carta sottratta), sarebbe ugualmente ipotizzabile una responsabilità della banca, per non avere garantito la sicurezza del servizio fornito (nel caso specifico, sotto il profilo dell’integrità degli ATMs). In conclusione, si può condividere l’affermazione secondo cui le eventuali inadempienze del titolare della carta non implicano necessariamente che questi debba sopportare ogni conseguenza dell’uso illecito dello strumento di pagamento, posto che il banchiere dovrebbe comunque rispondere dei danni causati al cliente dall’inadeguata organizzazione del servizio erogato. Infine, vengono prese in esame le disposizioni della nuova normativa comunitaria sui servizi di pagamento (dir. 2007/64/CE, cd. PSD), rimarcando come anch’esse presentino, in punto di allocazione dei rischi relativi all’uso non autorizzato degli strumenti di pagamento, i medesimi limiti individuati nella disciplina previgente (in particolare, racc. 97/489/CE) e negli schemi contrattuali adottati nella prassi. Da un lato, infatti, va evidenziato che anche le recenti norme comunitarie - alla stregua delle precedenti, che ne costituiscono il modello ispiratore - ripropongono il delicato problema dell’accertamento della grave negligenza o del dolo dell’utente, ai fini dell’attribuzione delle responsabilità; dall’altro, si può notare come l’eccessiva genericità e l’imprecisa formulazione di alcune disposizioni (ad esempio, in materia di onere della prova delle operazioni non autorizzate) diano luogo a notevoli difficoltà interpretative ed applicative, che una più accurata stesura dei testi di legge avrebbe potuto senz’altro evitare.
2009
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