All’interno della trattazione gaiana del legatum sinendi modo, il giurista antoniniano, dopo avere affrontato due questioni interpretative di primaria importanza per la disciplina di questo legato (relative rispettivamente alla necessità che l’oggetto del legato fosse nella proprietà del testatore o dell’erede al momento della morte del de cuius ed alla determinazione dell’obbligo gravante sull’erede), riferisce (in 2.215) di un’ulteriore dissensio tra i giureconsulti, che ha suscitato un’attenzione solo incidentale nella dottrina moderna: se il testatore avesse lasciato la stessa cosa disiunctim a due o più legatari, la determinazione in concreto della prestazione dovuta dall’erede oscillava tra quanti sostenevano che “utrisque solidum debetur” e quanti viceversa si limitavano ad affermare che l’onerato avrebbe dovuto “patientiam praestare” e che “occupantis est melior condicio”. Il presente contributo cerca di comprendere come avesse avuto origine la quaestio de qua tra i giuristi, svelando la sua stretta connessione con la controversia concernente la determinazione in concreto del contenuto del sinere ed affrontando il problema dell’estensione al legatum sinendi modo delle corrispondenti soluzioni elaborate dalla giurisprudenza a proposito del legato damnatorio.

La "MAIOR DISSENSIO" SULLA CHIAMATA DISGIUNTIVA NEL "LEGATUM SINENDI MODO REI" (GAI 2.215)

CUSMA' PICCIONE, Alessandro
2008-01-01

Abstract

All’interno della trattazione gaiana del legatum sinendi modo, il giurista antoniniano, dopo avere affrontato due questioni interpretative di primaria importanza per la disciplina di questo legato (relative rispettivamente alla necessità che l’oggetto del legato fosse nella proprietà del testatore o dell’erede al momento della morte del de cuius ed alla determinazione dell’obbligo gravante sull’erede), riferisce (in 2.215) di un’ulteriore dissensio tra i giureconsulti, che ha suscitato un’attenzione solo incidentale nella dottrina moderna: se il testatore avesse lasciato la stessa cosa disiunctim a due o più legatari, la determinazione in concreto della prestazione dovuta dall’erede oscillava tra quanti sostenevano che “utrisque solidum debetur” e quanti viceversa si limitavano ad affermare che l’onerato avrebbe dovuto “patientiam praestare” e che “occupantis est melior condicio”. Il presente contributo cerca di comprendere come avesse avuto origine la quaestio de qua tra i giuristi, svelando la sua stretta connessione con la controversia concernente la determinazione in concreto del contenuto del sinere ed affrontando il problema dell’estensione al legatum sinendi modo delle corrispondenti soluzioni elaborate dalla giurisprudenza a proposito del legato damnatorio.
2008
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