L’articolo intende confutare una delle classiche obiezioni avanzate nei confronti della prevenzione generale come funzione ascrivibile alla pena: tale funzione, sviluppata fino alle estreme conseguenze, comporterebbe la necessità di individuare sempre e comunque un responsabile dei reati commessi, anche se innocente. L’assunto viene sottoposto a critica già dall’angolo visuale della tradizionale prevenzione generale c.d. negativa, dimostrandosi come esso venga smentito da una corretta interpretazione del pensiero di Feuerbach. Ma è soprattutto la valorizzazione della funzione di prevenzione, generale e speciale, c.d. positiva, rinvenibile nella Costituzione, a imporre che la pena sia applicata nei confronti di chi risulti realmente colpevole: non solo per esigenze di garanzia comunque irrinunciabili, ma anche perché non avrebbe senso “rieducare” chi in ipotesi debba ritenersi innocente.
Prevenzione generale e "condanna dell'innocente"
DE VERO, Giancarlo
2005-01-01
Abstract
L’articolo intende confutare una delle classiche obiezioni avanzate nei confronti della prevenzione generale come funzione ascrivibile alla pena: tale funzione, sviluppata fino alle estreme conseguenze, comporterebbe la necessità di individuare sempre e comunque un responsabile dei reati commessi, anche se innocente. L’assunto viene sottoposto a critica già dall’angolo visuale della tradizionale prevenzione generale c.d. negativa, dimostrandosi come esso venga smentito da una corretta interpretazione del pensiero di Feuerbach. Ma è soprattutto la valorizzazione della funzione di prevenzione, generale e speciale, c.d. positiva, rinvenibile nella Costituzione, a imporre che la pena sia applicata nei confronti di chi risulti realmente colpevole: non solo per esigenze di garanzia comunque irrinunciabili, ma anche perché non avrebbe senso “rieducare” chi in ipotesi debba ritenersi innocente.Pubblicazioni consigliate
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