L’A., dopo avere brevemente delineato il quadro della tutela dei lavoratori omosessuali in ambito comunitario, indaga i contenuti della riforma del mercato del lavoro del 2003 che introducono un divieto espresso, a carico delle Agenzie per il lavoro e degli altri operatori pubblici e privati, in possesso di autorizzazione o accreditamento, di svolgere “qualsiasi indagine o comunque trattamento di dati o di preselezione dei lavoratori, anche con il loro consenso”, fornendo un elenco molto ampio di fattori di discriminazione tra i quali viene menzionato anche l’“orientamento sessuale” (espressione mutuata dalla normativa generale nazionale in materia di discriminazioni, che la preferisce rispetto a quella di “tendenza sessuale” utilizzata invece dal legislatore comunitario). In particolare, lo scritto evidenzia come la realizzazione del principio di parità tra lavoratori si traduce nel problema dell’effettività delle norme, che deriva dalla difficoltà di tradurre i principi in strumenti efficaci per la realizzazione di pari opportunità nel lavoro. In proposito, il legislatore della riforma del 2003 individua un apparato sanzionatorio completo, che integra i rimedi giurisdizionali e le misure risarcitorie previste dalla normativa generale; tuttavia è da ritenere che risultati maggiormente significativi in termini di uguaglianza formale e sostanziale, con riferimento non soltanto all’accesso al lavoro ma anche agli altri aspetti del rapporto di lavoro, potrebbero essere conseguiti attraverso l’utilizzo di strumenti su base preventiva piuttosto che punitiva o risarcitoria.

La discriminazione delle persone omosessuali e la riforma del mercato del lavoro

FERLUGA, Loredana
2005-01-01

Abstract

L’A., dopo avere brevemente delineato il quadro della tutela dei lavoratori omosessuali in ambito comunitario, indaga i contenuti della riforma del mercato del lavoro del 2003 che introducono un divieto espresso, a carico delle Agenzie per il lavoro e degli altri operatori pubblici e privati, in possesso di autorizzazione o accreditamento, di svolgere “qualsiasi indagine o comunque trattamento di dati o di preselezione dei lavoratori, anche con il loro consenso”, fornendo un elenco molto ampio di fattori di discriminazione tra i quali viene menzionato anche l’“orientamento sessuale” (espressione mutuata dalla normativa generale nazionale in materia di discriminazioni, che la preferisce rispetto a quella di “tendenza sessuale” utilizzata invece dal legislatore comunitario). In particolare, lo scritto evidenzia come la realizzazione del principio di parità tra lavoratori si traduce nel problema dell’effettività delle norme, che deriva dalla difficoltà di tradurre i principi in strumenti efficaci per la realizzazione di pari opportunità nel lavoro. In proposito, il legislatore della riforma del 2003 individua un apparato sanzionatorio completo, che integra i rimedi giurisdizionali e le misure risarcitorie previste dalla normativa generale; tuttavia è da ritenere che risultati maggiormente significativi in termini di uguaglianza formale e sostanziale, con riferimento non soltanto all’accesso al lavoro ma anche agli altri aspetti del rapporto di lavoro, potrebbero essere conseguiti attraverso l’utilizzo di strumenti su base preventiva piuttosto che punitiva o risarcitoria.
2005
8823010292
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