Le clausole di un contratto di affitto in deroga alle disposizioni di legge di cui all’art. 45 L. 203/1982 sono nulle tutte le volte in cui vengono pattuite senza l’intervento delle associazioni sindacali abilitate ad assistere rispettivamente il concedente e l’affittuario in sede di stipula contrattuale. La presenza di tali associazioni non ha funzione integrativa della capacità di agire delle parti, bensì quella di garantire il contemperamento delle ragioni del mercato con quelle dei contraenti. Più precisamente, i rappresentanti di categoria devono, in questa attività di assistenza, volta a modificare i rigidi dettami legislativi per adeguarli al singolo caso concreto, concorrere effettivamente a formare un consenso consapevole delle parti. In mancanza, infatti, le dichiarazioni delle stesse vengono ad essere compromesse influendo sul programma contrattuale che avevano inteso realizzare, al punto che neanche l’intervento successivo del rappresentante sindacale, rimasto assente al momento della conclusione, potrà convalidarlo. La mancata assistenza non determina la nullità del contratto di pieno diritto ai sensi dell’art. 58 L. 20371982, ma l’automatica sostituzione delle clausole difformi contenute nell’accordo derogatorio con quelle di cui all’art. 27 sempre della L. 203/1982 e con tutte le altre che regolano l’affitto di fondi rustici. L’accertamento della scadenza del contratto non implica il necessario esperimento del tentativo di conciliazione, dovendo l’autorità giudiziaria limitarsi a sostituire le clausole nulle con quelle imposte dalla legge; sostituzione quest’ultima che è, comunque, rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.

Il tentativo di conciliazione e la nullità dell'accordo in deroga stipulato in assenza delle organizzazioni professionali

TOMMASINI, Alessandra
2004-01-01

Abstract

Le clausole di un contratto di affitto in deroga alle disposizioni di legge di cui all’art. 45 L. 203/1982 sono nulle tutte le volte in cui vengono pattuite senza l’intervento delle associazioni sindacali abilitate ad assistere rispettivamente il concedente e l’affittuario in sede di stipula contrattuale. La presenza di tali associazioni non ha funzione integrativa della capacità di agire delle parti, bensì quella di garantire il contemperamento delle ragioni del mercato con quelle dei contraenti. Più precisamente, i rappresentanti di categoria devono, in questa attività di assistenza, volta a modificare i rigidi dettami legislativi per adeguarli al singolo caso concreto, concorrere effettivamente a formare un consenso consapevole delle parti. In mancanza, infatti, le dichiarazioni delle stesse vengono ad essere compromesse influendo sul programma contrattuale che avevano inteso realizzare, al punto che neanche l’intervento successivo del rappresentante sindacale, rimasto assente al momento della conclusione, potrà convalidarlo. La mancata assistenza non determina la nullità del contratto di pieno diritto ai sensi dell’art. 58 L. 20371982, ma l’automatica sostituzione delle clausole difformi contenute nell’accordo derogatorio con quelle di cui all’art. 27 sempre della L. 203/1982 e con tutte le altre che regolano l’affitto di fondi rustici. L’accertamento della scadenza del contratto non implica il necessario esperimento del tentativo di conciliazione, dovendo l’autorità giudiziaria limitarsi a sostituire le clausole nulle con quelle imposte dalla legge; sostituzione quest’ultima che è, comunque, rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.
2004
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