L’analisi del riparto di competenza tra Stato e regioni, definito dalla legge Bassanini n. 51/1997, e della potestà legislativa delimitata dalla legge costituzionale n. 3/2001 è diretta alla ricostruzione sistematica dell’unitaria materia di “trasporto, navigazione” non elencata espressamente tra le materie di legislazione esclusiva e concorrente dello stato. I criteri desumibili dalle sentenza della Corte Costituzionale e dalla legge 131 del 2003 rilevano l’ampliarsi della competenza della UE dal trasporto terrestre alle infrastrutture ed alla navigazione marittima ed aerea. L’analisi di funzioni e compiti amministrativi individuati nel più ampio settore “territorio, infrastrutture ed ambiente” dal d.lgs 118/97 nel tentativo di ricondurre oggetti distinti di singoli compiti e funzioni alle nuove materie elencate nell’art. 117 Cost. evidenzia come l’equazione interesse nazionale-regionale competenza statale- regionale, è priva di ogni valore deontico. Il principio di sussidiarietà è il criterio fondante che garantisce i rapporti tra Stati membri e ordinamento comunitario: lo stesso principio garantisce la generale e residuale potestà legislativa delle Regioni nei confronti dello Stato e tramite esso dell’ordinamento comunitario.
Riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di navigazione e trasporto nel titolo V della Cost.: criteri interpretativi desumibili dalla sentenza 303/2003 della Corte Cost
VERMIGLIO, Giuseppe
2004-01-01
Abstract
L’analisi del riparto di competenza tra Stato e regioni, definito dalla legge Bassanini n. 51/1997, e della potestà legislativa delimitata dalla legge costituzionale n. 3/2001 è diretta alla ricostruzione sistematica dell’unitaria materia di “trasporto, navigazione” non elencata espressamente tra le materie di legislazione esclusiva e concorrente dello stato. I criteri desumibili dalle sentenza della Corte Costituzionale e dalla legge 131 del 2003 rilevano l’ampliarsi della competenza della UE dal trasporto terrestre alle infrastrutture ed alla navigazione marittima ed aerea. L’analisi di funzioni e compiti amministrativi individuati nel più ampio settore “territorio, infrastrutture ed ambiente” dal d.lgs 118/97 nel tentativo di ricondurre oggetti distinti di singoli compiti e funzioni alle nuove materie elencate nell’art. 117 Cost. evidenzia come l’equazione interesse nazionale-regionale competenza statale- regionale, è priva di ogni valore deontico. Il principio di sussidiarietà è il criterio fondante che garantisce i rapporti tra Stati membri e ordinamento comunitario: lo stesso principio garantisce la generale e residuale potestà legislativa delle Regioni nei confronti dello Stato e tramite esso dell’ordinamento comunitario.Pubblicazioni consigliate
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