La struttura dell’imposta sul valore aggiunto, istituita con DPR 26 ottobre 1972, risale ad un periodo in cui la new-economy non poteva essere prevedibile, risultando inadeguata a monitorare quelle operazioni che si esplicano totalmente attraverso canali elettronici. Gli organismi europei, basandosi sulla considerazione che il nostro sistema impositivo, riguardante i tributi indiretti, era inadeguato a sottoporre ad imposizione tutte le operazioni di commercio elettronico, divenute ormai una realtà operativa nel sistema economico internazionale, hanno dovuto affrontare notevoli problemi, tra cui il trattamento tributario delle operazioni con riferimento al commercio “B2C” (Business to consumers), dove il compratore non è soggetto passivo d’imposta domiciliato o residente in uno Stato membro. Oggetto del presente studio, coerentemente agli innovativi principi di territorialità dell’imposta introdotti dalla direttiva del 7 Maggio 2002, n. 2002/38/CE, è stato il “regime speciale” IVA nel B2C, con particolare riferimento al caso in cui il prestatore del servizio sia extra-UE. Questa ha disciplinato in via sperimentale e per un periodo di tre anni, uno speciale regime di applicazione dell’IVA sulle operazioni di e-commerce diretto, il quale comporta, tra l’altro, una modifica degli ordinari criteri di territorialità dell’imposta, tale per cui saranno assoggettate ad iva le operazioni poste in essere da soggetti extra-UE nei confronti dei clienti comunitari.

IL "REGIME SPECIALE"NELL'E-COMMERCE B2C:QUALI CONTROLLI?

DE MARCO, Santa
2006-01-01

Abstract

La struttura dell’imposta sul valore aggiunto, istituita con DPR 26 ottobre 1972, risale ad un periodo in cui la new-economy non poteva essere prevedibile, risultando inadeguata a monitorare quelle operazioni che si esplicano totalmente attraverso canali elettronici. Gli organismi europei, basandosi sulla considerazione che il nostro sistema impositivo, riguardante i tributi indiretti, era inadeguato a sottoporre ad imposizione tutte le operazioni di commercio elettronico, divenute ormai una realtà operativa nel sistema economico internazionale, hanno dovuto affrontare notevoli problemi, tra cui il trattamento tributario delle operazioni con riferimento al commercio “B2C” (Business to consumers), dove il compratore non è soggetto passivo d’imposta domiciliato o residente in uno Stato membro. Oggetto del presente studio, coerentemente agli innovativi principi di territorialità dell’imposta introdotti dalla direttiva del 7 Maggio 2002, n. 2002/38/CE, è stato il “regime speciale” IVA nel B2C, con particolare riferimento al caso in cui il prestatore del servizio sia extra-UE. Questa ha disciplinato in via sperimentale e per un periodo di tre anni, uno speciale regime di applicazione dell’IVA sulle operazioni di e-commerce diretto, il quale comporta, tra l’altro, una modifica degli ordinari criteri di territorialità dell’imposta, tale per cui saranno assoggettate ad iva le operazioni poste in essere da soggetti extra-UE nei confronti dei clienti comunitari.
2006
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/1671020
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