L’indagine è dedicata all’esame di nuove e significative esplicazioni esistenziali della persona– lavoratore e, quindi, alla tutela del lavoratore di fronte all’esercizio illegittimo di poteri autoritari all’interno del rapporto di lavoro, in particolare al fenomeno delle persecuzioni e vessazioni sul lavoro, noto come “mobbing”. Il termine mobbing qualifica unitariamente una molteplicità di comportamenti posti in essere nell’ambiente di lavoro e finalizzati a perseguitare, emarginare e discriminare il lavoratore che ne è vittima. Riguardo al suo contenuto, il mobbing non rappresenta un novum nella tutela del lavoratore: si pensi agli episodi di demansionamento del lavoratore, alle molestie sessuali realizzate nel contesto lavorativo, alla irrogazione di sanzioni disciplinari illegittime, tutti comportamenti in contrasto con specifiche disposizioni normative. L’elemento di novità è dato invece dall’avere ricondotto i vari segmenti della condotta datoriale all’unità del disegno persecutorio. Ciò consente di individuare l’illiceità della condotta, anche qualora i comportamenti singolarmente adottati possano apparire legittimi. l’ingresso del mobbing nel panorama risarcitorio è avvenuto ad opera della funzione ricostruttiva della giurisprudenza, che ha dapprima ricollegato alle condotte persecutorie in ambito lavorativo l’insorgenza di un danno psichico temporaneo, e successivamente ha individuato nel mobbing, in assenza di una patologia psichica vera e propria, la fonte di un danno esistenziale, cioè di una compromissione e/o peggioramento della sfera di realizzazione del soggetto, di una deviazione non voluta dal progetto di vita individuale: entrambi risarcibili ex art. 2087 c.c. in via equitativa. Dall’esistenza di un interesse socialmente qualificato e rilevante sul piano dei valori giuridici deriva, inoltre, la possibilità di ricorrere ad una tutela giurisdizionale non solo di tipo risarcitorio, ma altresì di ottenere, più efficacemente, una tutela preventiva, che impedisca il verificarsi e/o il protrarsi della lesione della sfera della personalità del soggetto mobbizzato con effetti irreversibili sulla sua sfera spirituale. Tuttavia, avuto riguardo alle caratteristiche del fenomeno, risultanti dalla ripetitività della condotta in un arco di tempo sufficientemente lungo, nella specie il ricorso alla tutela preventiva presenta aspetti peculiari. La possibilità di ottenere “i provvedimenti di urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”, presuppone, infatti, che sia stata almeno iniziata, anche se non ancora compiutamente realizzata, una condotta mobbizzante, che ha già prodotto una qualche conseguenza dannosa, di cui si chiede la cessazione. Il ricorso alla tutela ex art. 700 c.p.c. consentirà, dunque, alla vittima di mobbing di evitare il protrarsi del comportamento datoriale illegittimo, ma difficilmente consentirà di prevenire in assoluto la lesione della sua personalità morale, ed eventualmente della sua integrità fisio-psichica.

TUTELA DELLA PERSONA E RAPPORTO DI LAVORO:MOBBING ED AREE DI DANNI RISARCIBILI

ASTONE, ANTONINO
2002-01-01

Abstract

L’indagine è dedicata all’esame di nuove e significative esplicazioni esistenziali della persona– lavoratore e, quindi, alla tutela del lavoratore di fronte all’esercizio illegittimo di poteri autoritari all’interno del rapporto di lavoro, in particolare al fenomeno delle persecuzioni e vessazioni sul lavoro, noto come “mobbing”. Il termine mobbing qualifica unitariamente una molteplicità di comportamenti posti in essere nell’ambiente di lavoro e finalizzati a perseguitare, emarginare e discriminare il lavoratore che ne è vittima. Riguardo al suo contenuto, il mobbing non rappresenta un novum nella tutela del lavoratore: si pensi agli episodi di demansionamento del lavoratore, alle molestie sessuali realizzate nel contesto lavorativo, alla irrogazione di sanzioni disciplinari illegittime, tutti comportamenti in contrasto con specifiche disposizioni normative. L’elemento di novità è dato invece dall’avere ricondotto i vari segmenti della condotta datoriale all’unità del disegno persecutorio. Ciò consente di individuare l’illiceità della condotta, anche qualora i comportamenti singolarmente adottati possano apparire legittimi. l’ingresso del mobbing nel panorama risarcitorio è avvenuto ad opera della funzione ricostruttiva della giurisprudenza, che ha dapprima ricollegato alle condotte persecutorie in ambito lavorativo l’insorgenza di un danno psichico temporaneo, e successivamente ha individuato nel mobbing, in assenza di una patologia psichica vera e propria, la fonte di un danno esistenziale, cioè di una compromissione e/o peggioramento della sfera di realizzazione del soggetto, di una deviazione non voluta dal progetto di vita individuale: entrambi risarcibili ex art. 2087 c.c. in via equitativa. Dall’esistenza di un interesse socialmente qualificato e rilevante sul piano dei valori giuridici deriva, inoltre, la possibilità di ricorrere ad una tutela giurisdizionale non solo di tipo risarcitorio, ma altresì di ottenere, più efficacemente, una tutela preventiva, che impedisca il verificarsi e/o il protrarsi della lesione della sfera della personalità del soggetto mobbizzato con effetti irreversibili sulla sua sfera spirituale. Tuttavia, avuto riguardo alle caratteristiche del fenomeno, risultanti dalla ripetitività della condotta in un arco di tempo sufficientemente lungo, nella specie il ricorso alla tutela preventiva presenta aspetti peculiari. La possibilità di ottenere “i provvedimenti di urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”, presuppone, infatti, che sia stata almeno iniziata, anche se non ancora compiutamente realizzata, una condotta mobbizzante, che ha già prodotto una qualche conseguenza dannosa, di cui si chiede la cessazione. Il ricorso alla tutela ex art. 700 c.p.c. consentirà, dunque, alla vittima di mobbing di evitare il protrarsi del comportamento datoriale illegittimo, ma difficilmente consentirà di prevenire in assoluto la lesione della sua personalità morale, ed eventualmente della sua integrità fisio-psichica.
2002
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/1681089
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