L’esercizio della prelazione e del correlato diritto di riscatto presuppongono il possesso dei requisiti previsti dall’art. 8 della legge 590/1965 anche se parte della dottrina ha sostenuto come l’espressa previsione della pregressa coltivazione biennale non debba ricorrere pure con riferimento al confinante. E ciò, in quanto quest’ultimo è già proprietario del fondo che coltiva e la prelazione ha soltanto la funzione di consentirgli di ampliare la propria impresa diretto-coltivatrice. Nella concreta valutazione dei rapporti, non risponderebbe ad una specifica ratio negare il diritto di prelazione ad un soggetto che, per quanto possa essere divenuto proprietario del fondo confinante da meno di due anni, abbia –però- in precedenza condotto a diverso titolo (in affitto) altri fondi coltivabili direttamente, oppure ancora che abbia alienato nel biennio precedente terreni con un determinato imponibile fondiario proprio per acquistare il fondo di cui è per l’appunto attualmente proprietario. Consegue che quello della capacità lavorativa potrebbe essere considerato l’unico requisito di cui il proprietario confinante debba essere in possesso (con riguardo al fondo oggetto di prelazione) e, più precisamente, la complessiva forza lavorativa sua e del suo nucleo familiare, non inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità di coltivazione, deve inerire sia a detto terreno sia alla nuova azienda. Il riscattante, comunque, pur in possesso di una adeguata capacità lavorativa, ha il diritto di essere preferito solo se il fondo di cui è già proprietario e quello oggetto di vendita possono essere considerati confinanti ovvero siano tali da consentire, in caso di accorpamento, la realizzazione dell’obiettivo normativo dello sviluppo della proprietà contadina.

Sulla natura e sugli effetti della prelazione del proprietario confinante e del connesso diritto di riscatto agrario

TOMMASINI, Alessandra
2006-01-01

Abstract

L’esercizio della prelazione e del correlato diritto di riscatto presuppongono il possesso dei requisiti previsti dall’art. 8 della legge 590/1965 anche se parte della dottrina ha sostenuto come l’espressa previsione della pregressa coltivazione biennale non debba ricorrere pure con riferimento al confinante. E ciò, in quanto quest’ultimo è già proprietario del fondo che coltiva e la prelazione ha soltanto la funzione di consentirgli di ampliare la propria impresa diretto-coltivatrice. Nella concreta valutazione dei rapporti, non risponderebbe ad una specifica ratio negare il diritto di prelazione ad un soggetto che, per quanto possa essere divenuto proprietario del fondo confinante da meno di due anni, abbia –però- in precedenza condotto a diverso titolo (in affitto) altri fondi coltivabili direttamente, oppure ancora che abbia alienato nel biennio precedente terreni con un determinato imponibile fondiario proprio per acquistare il fondo di cui è per l’appunto attualmente proprietario. Consegue che quello della capacità lavorativa potrebbe essere considerato l’unico requisito di cui il proprietario confinante debba essere in possesso (con riguardo al fondo oggetto di prelazione) e, più precisamente, la complessiva forza lavorativa sua e del suo nucleo familiare, non inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità di coltivazione, deve inerire sia a detto terreno sia alla nuova azienda. Il riscattante, comunque, pur in possesso di una adeguata capacità lavorativa, ha il diritto di essere preferito solo se il fondo di cui è già proprietario e quello oggetto di vendita possono essere considerati confinanti ovvero siano tali da consentire, in caso di accorpamento, la realizzazione dell’obiettivo normativo dello sviluppo della proprietà contadina.
2006
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