L’articolo esamina la trattazione della controversia nelle due forme previste nel processo tributario dall’art. 33 del D.lgs 546/92, ossia in camera di consiglio e in pubblica udienza. Come è noto, la previsione ordinaria del legislatore è orientata verso la trattazione in camera di consiglio, anche se è fatta salva la possibilità di trattazione in pubblica udienza, ma solo su apposita istanza di una delle parti, ciò al fine di tutelare l’esigenza di ridurre i tempi e i costi del processo tributario. In buona sostanza, le esigenze di economia processuale sono state ritenute dal legislatore prevalenti rispetto a quelle di un regime di pubblicità delle udienze. Tuttavia, al fine di superare eventuali questioni di costituzionalità, il legislatore ha inteso garantire alle parti la discussione pubblica, anche se ha subordinato la stessa alla presentazione di una apposita istanza.
LA TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA:CAMERA DI CONSIGLIO E PUBBLICA UDIENZA
DE DOMENICO, Francesco
2007-01-01
Abstract
L’articolo esamina la trattazione della controversia nelle due forme previste nel processo tributario dall’art. 33 del D.lgs 546/92, ossia in camera di consiglio e in pubblica udienza. Come è noto, la previsione ordinaria del legislatore è orientata verso la trattazione in camera di consiglio, anche se è fatta salva la possibilità di trattazione in pubblica udienza, ma solo su apposita istanza di una delle parti, ciò al fine di tutelare l’esigenza di ridurre i tempi e i costi del processo tributario. In buona sostanza, le esigenze di economia processuale sono state ritenute dal legislatore prevalenti rispetto a quelle di un regime di pubblicità delle udienze. Tuttavia, al fine di superare eventuali questioni di costituzionalità, il legislatore ha inteso garantire alle parti la discussione pubblica, anche se ha subordinato la stessa alla presentazione di una apposita istanza.Pubblicazioni consigliate
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