La procedura di risarcimento diretto rappresenta la novità legislativa più importante introdotta, nel settore della r.c.a., dal Codice delle Assicurazioni private. Mediante questa procedura, già esistente nella prassi su determinazione convenzionale delle parti e ora prevista dagli art. 149 e 150 cod. ass., il danneggiato incolpevole rivolgerà la richiesta di risarcimento dei danni subiti non già al danneggiante ed alla sua impresa assicuratrice, bensì direttamente alla propria compagnia di assicurazioni la quale provvederà, in luogo della prima, ad eseguire la prestazione risarcitoria. La previsione legislativa della obbligatorietà del ricorso a questa procedura comporta la rideterminazione, non solo dell’ambito applicativo delle altre due esistenti (la ordinaria e la c.d. breve), ma anche del rapporto intercorrente tra le stesse. Invero la scelta legislativa, benché non sia certo frutto di creazione estemporanea in quanto già da anni oggetto di dialogo tra gli operatori del settore e incentivata dal parere favorevole dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dal punto di vista procedurale non appare ictu oculi il risultato di un’attenta ponderazione. D’altro canto, la procedura di risarcimento diretto è stata inserita nel progetto immediatamente prima della sua approvazione, tanto che lo schema di decreto legislativo, recante il Codice delle Assicurazioni, inizialmente sottoposto al parere obbligatorio del Consiglio di Stato, non conteneva nessun riferimento ad essa. Forse proprio la mancanza di adeguata ponderazione dell’emanando testo legislativo è la causa dei problemi applicativi e di coordinamento sistematico che esso pone. A fronte, infatti, delle elevate aspettative che la previsione dell’obbligatorio ricorso alla procedura di risarcimento diretto ingenera (elevazione dello standard di efficienza da parte delle imprese assicuratrici; maggiore avvedutezza da parte dei clienti nella scelta dell’impresa; riduzione dei costi di composizione delle controversie, quindi delle polizze; riduzione del rischio di c.d. moral hazard con conseguente ricaduta sui costi delle polizze) dall’analisi sistematica del dato normativo emerge che l’obbligatorietà del ricorso alla procedura di risarcimento diretto e il ristretto ambito applicativo ritagliato per l’applicazione della stessa, unitamente ad altre irregolarità (l’iter procedimentale seguito) e lacune presenti nel meccanismo introdotto (l’esclusione delle spese legali sostenute dal danneggiato tra quelle rimborsabili) sollecitano l’emersione di dubbi di legittimità costituzionale (taluni, in realtà, solo apparenti) o, almeno, l’esigenza di una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della normativa.

La procedura di risarcimento diretto in materia di responsabilità civile automobilistica

LA SPINA, Angela
2006-01-01

Abstract

La procedura di risarcimento diretto rappresenta la novità legislativa più importante introdotta, nel settore della r.c.a., dal Codice delle Assicurazioni private. Mediante questa procedura, già esistente nella prassi su determinazione convenzionale delle parti e ora prevista dagli art. 149 e 150 cod. ass., il danneggiato incolpevole rivolgerà la richiesta di risarcimento dei danni subiti non già al danneggiante ed alla sua impresa assicuratrice, bensì direttamente alla propria compagnia di assicurazioni la quale provvederà, in luogo della prima, ad eseguire la prestazione risarcitoria. La previsione legislativa della obbligatorietà del ricorso a questa procedura comporta la rideterminazione, non solo dell’ambito applicativo delle altre due esistenti (la ordinaria e la c.d. breve), ma anche del rapporto intercorrente tra le stesse. Invero la scelta legislativa, benché non sia certo frutto di creazione estemporanea in quanto già da anni oggetto di dialogo tra gli operatori del settore e incentivata dal parere favorevole dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dal punto di vista procedurale non appare ictu oculi il risultato di un’attenta ponderazione. D’altro canto, la procedura di risarcimento diretto è stata inserita nel progetto immediatamente prima della sua approvazione, tanto che lo schema di decreto legislativo, recante il Codice delle Assicurazioni, inizialmente sottoposto al parere obbligatorio del Consiglio di Stato, non conteneva nessun riferimento ad essa. Forse proprio la mancanza di adeguata ponderazione dell’emanando testo legislativo è la causa dei problemi applicativi e di coordinamento sistematico che esso pone. A fronte, infatti, delle elevate aspettative che la previsione dell’obbligatorio ricorso alla procedura di risarcimento diretto ingenera (elevazione dello standard di efficienza da parte delle imprese assicuratrici; maggiore avvedutezza da parte dei clienti nella scelta dell’impresa; riduzione dei costi di composizione delle controversie, quindi delle polizze; riduzione del rischio di c.d. moral hazard con conseguente ricaduta sui costi delle polizze) dall’analisi sistematica del dato normativo emerge che l’obbligatorietà del ricorso alla procedura di risarcimento diretto e il ristretto ambito applicativo ritagliato per l’applicazione della stessa, unitamente ad altre irregolarità (l’iter procedimentale seguito) e lacune presenti nel meccanismo introdotto (l’esclusione delle spese legali sostenute dal danneggiato tra quelle rimborsabili) sollecitano l’emersione di dubbi di legittimità costituzionale (taluni, in realtà, solo apparenti) o, almeno, l’esigenza di una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della normativa.
2006
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