Diversamente dalla communis opinio, viene affermato che, in concomitanza con la tendenza tardo-imperialle a rendere definitivi gli effetti del fidanzamento attraverso una dettagliata regolamentazione della prestazione dell’arrha sponsalicia, Giustiniano, nell’accogliere le disposizioni di C. 5.1.5 sul fidanzamento arrale, che nella sostanza prevedevano una pena tra il duplum e il quadruplum, finisce con il riconoscere la liceità della stipulatio poenae.
Libertà matrimoniale e "stipulatio poenae".
SCARCELLA, Agatina Stefania
2000-01-01
Abstract
Diversamente dalla communis opinio, viene affermato che, in concomitanza con la tendenza tardo-imperialle a rendere definitivi gli effetti del fidanzamento attraverso una dettagliata regolamentazione della prestazione dell’arrha sponsalicia, Giustiniano, nell’accogliere le disposizioni di C. 5.1.5 sul fidanzamento arrale, che nella sostanza prevedevano una pena tra il duplum e il quadruplum, finisce con il riconoscere la liceità della stipulatio poenae.File in questo prodotto:
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