Il tema verte sul presupposto per la nomina dell’amministratore di sostegno, che l’ampia formula dell’art. 404 c.c. non circoscrive: tuttavia, la vigenza della interdizione, inabilitazione e incapacità naturale nello stesso titolo XII del codice civile fra le “altre misure di protezione” impone una graduazione nella scelta dello strumento più adatto alla tutela del caso concreto, scelta nella quale il giudice, tra l’altro, è libero al di là della richiesta iniziale della parte (cfr. artt. 413, 418 c.c.). Appare più rispondente alla finalità dell’istituto applicarlo ai casi in cui il soggetto sia in grado –attualmente o potenzialmente- di esprimere una propria volontà, anche in misura ridotta o circoscritta a determinate attività, piuttosto che estenderlo alle ipotesi di infermità totale e irreversibile La questione affrontata dalla Cassazione e oggetto del commento tocca il cuore dell’istituto, vertendo sulle condizioni della sua applicabilità in una visione che tende a superare le tradizionali categorie dell’incapacità di agire, e sulla necessità della partecipazione del PM al giudizio di primo grado ai fini della sua validità e la regolarità o meno del rapporto processuale introdotto dagli interessati senza l’assistenza di un difensore tecnico. Ed è proprio su quest’ultimo punto che la Corte ha fondato il provvedimento di nullità del ricorso, ritenendolo assorbente rispetto all’altro motivo di nullità del giudizio di primo grado (mancata partecipazione del pubblico ministero). La questione è controversa ma sembra che più di un elemento faccia propendere per la necessità di una assistenza tecnica tenuto conto della particolare natura del procedimento contenzioso “speciale, disciplinato, con le specificazioni ed integrazioni espressamente previste, con le forme del giudizio contenzioso”; della elasticità delle formulazioni legislative in tema di volontaria giurisdizione, che non escludono la difesa personale ma a volte impongono l’onere del patrocinio; del diverso ruolo assunto dai procedimenti camerali nel sistema processuale fra crisi del processo civile ed esigenze di garanzia della persona. Non senza aggiungere che, proprio perché è prevista la partecipazione necessaria del PM, di questa partecipazione costituisce il necessario contrappeso la presenza del difensore, come è insito nella naturale dialettica del processo; è inoltre opinione generalmente condivisa che il patrocinio tecnico costituisce una componente essenziale del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. La mancanza di una difesa tecnica, infine, sarebbe una grave distonia nel rimodulato titolo XII del libro I del codice civile che, con il nomen iuris “Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia” contempla, sotto il Capo I l’istituto dell’amministrazione di sostegno; sotto il Capo II gli istituti della interdizione, inabilitazione, incapacità naturale. E l’intreccio fra tali istituti, tanto stretto che da un procedimento può trascorrersi ad un altro, rifiuta l’ipotesi di una difesa tecnica richiesta per l’uno ed esclusa per l’altro. In conclusione, pur nella controvertibilità delle opposte soluzioni, si ritiene più convincente la soluzione della necessità dell’assistenza tecnica nel procedimento di amministrazione di sostegno.

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, DIFESA TECNICA E INTERVENTO DEL PM

LA TORRE, Maria Enza
2005-01-01

Abstract

Il tema verte sul presupposto per la nomina dell’amministratore di sostegno, che l’ampia formula dell’art. 404 c.c. non circoscrive: tuttavia, la vigenza della interdizione, inabilitazione e incapacità naturale nello stesso titolo XII del codice civile fra le “altre misure di protezione” impone una graduazione nella scelta dello strumento più adatto alla tutela del caso concreto, scelta nella quale il giudice, tra l’altro, è libero al di là della richiesta iniziale della parte (cfr. artt. 413, 418 c.c.). Appare più rispondente alla finalità dell’istituto applicarlo ai casi in cui il soggetto sia in grado –attualmente o potenzialmente- di esprimere una propria volontà, anche in misura ridotta o circoscritta a determinate attività, piuttosto che estenderlo alle ipotesi di infermità totale e irreversibile La questione affrontata dalla Cassazione e oggetto del commento tocca il cuore dell’istituto, vertendo sulle condizioni della sua applicabilità in una visione che tende a superare le tradizionali categorie dell’incapacità di agire, e sulla necessità della partecipazione del PM al giudizio di primo grado ai fini della sua validità e la regolarità o meno del rapporto processuale introdotto dagli interessati senza l’assistenza di un difensore tecnico. Ed è proprio su quest’ultimo punto che la Corte ha fondato il provvedimento di nullità del ricorso, ritenendolo assorbente rispetto all’altro motivo di nullità del giudizio di primo grado (mancata partecipazione del pubblico ministero). La questione è controversa ma sembra che più di un elemento faccia propendere per la necessità di una assistenza tecnica tenuto conto della particolare natura del procedimento contenzioso “speciale, disciplinato, con le specificazioni ed integrazioni espressamente previste, con le forme del giudizio contenzioso”; della elasticità delle formulazioni legislative in tema di volontaria giurisdizione, che non escludono la difesa personale ma a volte impongono l’onere del patrocinio; del diverso ruolo assunto dai procedimenti camerali nel sistema processuale fra crisi del processo civile ed esigenze di garanzia della persona. Non senza aggiungere che, proprio perché è prevista la partecipazione necessaria del PM, di questa partecipazione costituisce il necessario contrappeso la presenza del difensore, come è insito nella naturale dialettica del processo; è inoltre opinione generalmente condivisa che il patrocinio tecnico costituisce una componente essenziale del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. La mancanza di una difesa tecnica, infine, sarebbe una grave distonia nel rimodulato titolo XII del libro I del codice civile che, con il nomen iuris “Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia” contempla, sotto il Capo I l’istituto dell’amministrazione di sostegno; sotto il Capo II gli istituti della interdizione, inabilitazione, incapacità naturale. E l’intreccio fra tali istituti, tanto stretto che da un procedimento può trascorrersi ad un altro, rifiuta l’ipotesi di una difesa tecnica richiesta per l’uno ed esclusa per l’altro. In conclusione, pur nella controvertibilità delle opposte soluzioni, si ritiene più convincente la soluzione della necessità dell’assistenza tecnica nel procedimento di amministrazione di sostegno.
2005
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