L'istituto della prescrizione disciplina gli effetti del tempo sulle situazioni giuridiche non esercitate tempestivamente - entro i termini prefissati dal legislatore - dal titolare ed assolve alla funzione di paralizzare, attraverso il diniego della tutela, le pretese esercitate tardivamente. Sono state formulate differenti valutazioni in ordine alle conseguenze che scaturiscono, che finiscono per incidere sulla ricostruzione dell'istituto in termini sostanziali o processuali. Si dibatte, inoltre, se a fondamento dell'istituto si possa individuare un prevalente interesse pubblico o attribuire rilevanza all'interesse individuale. Controversie e difficoltà ricostruttive si segnalano nell'individuare i cd diritti imprescrittibili ed indisponibili e non sempre le soluzioni giurisprudenziali appaiono univoche e convincenti. Il legislatore, nel fissare la decorrenza della prescrizione, fa riferimento alla possibilità legale di fare valere il diritto e quindi alle eventuali cause impeditive di ordine giuridico dell'esercizio dello stesso, non assumendo nessuna rilevanza i semplici impedimenti soggettivi o l'impossibilità di fatto in cui si trovi il titolare del diritto. La ricostruzione giurisprudenziale in virtù della quale non può quindi essere considerata come avente vigore nel nostro sistema la massima contra non valentem agere non currit praescriptio, potrebbe essere sminuita, per un verso dal criterio di equità, che deroga al principio generale di cui all'art. 2935, dando rilievo alla impossibilità materiale di agire, al fine di impedire il decorso della prescrizione, prevista in varie disposizione del codice oppure al fine di sospenderlo, secondo quanto previsto negli artt. 2941 e 2942 e, per altro verso, dal principio di autoresponsabilità al fine di individuare un rimedio atipico diverso dalla sospensione e idoneo a fornire tutela, al titolare del diritto minacciato dalla prescrizione, dinanzi a tutti i più gravi impedimenti di mero fatto che non siano già stati esplicitamente presi in considerazione dalla legge. E' vietato all'autonomia dei privati di interferire in via preventiva sulla disciplina legale della prescrizione, sia nel caso in cui si ritenga che la previsione assolva a finalità di ordine pubblico, sia qualora si ritenga che l'interesse protetto dalla regola sia un interesse strettamente individuale, tutelato attraverso norme cogenti, cioè quello di garantire ad ogni soggetto la possibilità di godere pienamente e liberamente della tutela legislativa, sancendo con la nullità ogni deroga pattizia, al fine di evitare che il patto si trasformi in uno strumento di sopraffazione della parte più debole. E' ammessa la rinuncia che può essere qualificata come atto di disposizione avente ad oggetto il diritto di liberarsi dal rapporto giuridico preesistente e pertanto dalla pretesa, fondata o infondata, dell'altra parte. L'espressione utilizzata dal legislatore non appare felice in quanto l'atto di rinuncia viene compiuto non dal titolare di un diritto ma piuttosto da un debitore o da colui che si trova pur sempre in una situazione di svantaggio. La rinuncia può essere qualificata come negozio unilaterale, suscettibile di essere contenuto in un contratto e di acquistare pertanto natura contrattuale, o come negozio unilaterale con struttura bilaterale: si pone il problema circa il carattere recettizio della rinuncia, sul presupposto che gli effetti di essa si producono solo quando la controparte ha conoscenza dell'atto, anche se è possibile ritenere che il vantaggio che consegue il titolare del contrapposto diritto è solo effetto riflesso e non diretto del comportamento altrui. Occorre precisare che la prescrizione non opera in modo automatico ma solo se fatta valere dall'interessato; la ragione della non rilevabilità d'ufficio della prescrizione non opposta è individuata talora nella circostanza che si tratta di un'eccezione in senso sostanziale, suscettibile di ripensamento, talaltra nella circostanza che l'eccezione in esame ha una duplice natura: sostanziale in quanto elemento costitutivo della fattispecie di prescrizione, processuale in quanto atto che impone al giudice di verificare se si sono prodotti gli effetti della fattispecie; o ancora nel fatto che essa rappresenta in realtà una semplice opposizione al giudizi. Il legislatore, inoltre, dà la possibilità ad altri soggetti (creditori e terzi interessati) di opporre la prescrizione che la parte non ha fatto valere o alla quale ha rinunciato, allo scopo di evitare un pregiudizio dei loro interessi. Dubbi si pongono in ordine al valore da attribuire all'adempimento del debito relativamente al quale è scaduto il termine prescrizionale e sul punto occorre segnalare che potrebbe costituire pur sempre adempimento di un obbligo e pertanto il pagamento effettuato sarebbe irripetibile perché effettuato in forza di un'obbligazione validamente contratta ed ancora efficace; oppure si potrebbe ritenere che nel caso di debito estinto per prescrizione ricorra un'obbligazione naturale con la possibilità di ripetere la prestazione non spontaneamente effettuata

Prescrizione dei diritti: disposizioni generali artt. 2934-2940 c.c.

PARRINELLO, Concetta
2009-01-01

Abstract

L'istituto della prescrizione disciplina gli effetti del tempo sulle situazioni giuridiche non esercitate tempestivamente - entro i termini prefissati dal legislatore - dal titolare ed assolve alla funzione di paralizzare, attraverso il diniego della tutela, le pretese esercitate tardivamente. Sono state formulate differenti valutazioni in ordine alle conseguenze che scaturiscono, che finiscono per incidere sulla ricostruzione dell'istituto in termini sostanziali o processuali. Si dibatte, inoltre, se a fondamento dell'istituto si possa individuare un prevalente interesse pubblico o attribuire rilevanza all'interesse individuale. Controversie e difficoltà ricostruttive si segnalano nell'individuare i cd diritti imprescrittibili ed indisponibili e non sempre le soluzioni giurisprudenziali appaiono univoche e convincenti. Il legislatore, nel fissare la decorrenza della prescrizione, fa riferimento alla possibilità legale di fare valere il diritto e quindi alle eventuali cause impeditive di ordine giuridico dell'esercizio dello stesso, non assumendo nessuna rilevanza i semplici impedimenti soggettivi o l'impossibilità di fatto in cui si trovi il titolare del diritto. La ricostruzione giurisprudenziale in virtù della quale non può quindi essere considerata come avente vigore nel nostro sistema la massima contra non valentem agere non currit praescriptio, potrebbe essere sminuita, per un verso dal criterio di equità, che deroga al principio generale di cui all'art. 2935, dando rilievo alla impossibilità materiale di agire, al fine di impedire il decorso della prescrizione, prevista in varie disposizione del codice oppure al fine di sospenderlo, secondo quanto previsto negli artt. 2941 e 2942 e, per altro verso, dal principio di autoresponsabilità al fine di individuare un rimedio atipico diverso dalla sospensione e idoneo a fornire tutela, al titolare del diritto minacciato dalla prescrizione, dinanzi a tutti i più gravi impedimenti di mero fatto che non siano già stati esplicitamente presi in considerazione dalla legge. E' vietato all'autonomia dei privati di interferire in via preventiva sulla disciplina legale della prescrizione, sia nel caso in cui si ritenga che la previsione assolva a finalità di ordine pubblico, sia qualora si ritenga che l'interesse protetto dalla regola sia un interesse strettamente individuale, tutelato attraverso norme cogenti, cioè quello di garantire ad ogni soggetto la possibilità di godere pienamente e liberamente della tutela legislativa, sancendo con la nullità ogni deroga pattizia, al fine di evitare che il patto si trasformi in uno strumento di sopraffazione della parte più debole. E' ammessa la rinuncia che può essere qualificata come atto di disposizione avente ad oggetto il diritto di liberarsi dal rapporto giuridico preesistente e pertanto dalla pretesa, fondata o infondata, dell'altra parte. L'espressione utilizzata dal legislatore non appare felice in quanto l'atto di rinuncia viene compiuto non dal titolare di un diritto ma piuttosto da un debitore o da colui che si trova pur sempre in una situazione di svantaggio. La rinuncia può essere qualificata come negozio unilaterale, suscettibile di essere contenuto in un contratto e di acquistare pertanto natura contrattuale, o come negozio unilaterale con struttura bilaterale: si pone il problema circa il carattere recettizio della rinuncia, sul presupposto che gli effetti di essa si producono solo quando la controparte ha conoscenza dell'atto, anche se è possibile ritenere che il vantaggio che consegue il titolare del contrapposto diritto è solo effetto riflesso e non diretto del comportamento altrui. Occorre precisare che la prescrizione non opera in modo automatico ma solo se fatta valere dall'interessato; la ragione della non rilevabilità d'ufficio della prescrizione non opposta è individuata talora nella circostanza che si tratta di un'eccezione in senso sostanziale, suscettibile di ripensamento, talaltra nella circostanza che l'eccezione in esame ha una duplice natura: sostanziale in quanto elemento costitutivo della fattispecie di prescrizione, processuale in quanto atto che impone al giudice di verificare se si sono prodotti gli effetti della fattispecie; o ancora nel fatto che essa rappresenta in realtà una semplice opposizione al giudizi. Il legislatore, inoltre, dà la possibilità ad altri soggetti (creditori e terzi interessati) di opporre la prescrizione che la parte non ha fatto valere o alla quale ha rinunciato, allo scopo di evitare un pregiudizio dei loro interessi. Dubbi si pongono in ordine al valore da attribuire all'adempimento del debito relativamente al quale è scaduto il termine prescrizionale e sul punto occorre segnalare che potrebbe costituire pur sempre adempimento di un obbligo e pertanto il pagamento effettuato sarebbe irripetibile perché effettuato in forza di un'obbligazione validamente contratta ed ancora efficace; oppure si potrebbe ritenere che nel caso di debito estinto per prescrizione ricorra un'obbligazione naturale con la possibilità di ripetere la prestazione non spontaneamente effettuata
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