Il crescente e costante sviluppo della previdenza complementare, quale forma pensionistica aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella obbligatoria, nasce in conseguenza della crisi del modello pensionistico del Welfare State. Per ciò che attiene ai profili fiscali della previdenza complementare, si è affermato il principio del rinvio della tassazione del reddito accantonato per fini previdenziali (c.d. principio del rinvio), in ottemperanza all’art. 38 Cost.. Secondo tale impostazione, il reddito non deve essere assoggettato a tassazione durante la fase di contribuzione ed accumulazione al fondo pensione, ma deve essere tassato al momento in cui viene erogata la prestazione previdenziale. Questo principio è applicabile sia alla previdenza pubblica che privata, in quanto il reddito accantonato (per fini previdenziali), non è nella disponibilità del lavoratore. Il presupposto d’imposta , infatti, non si realizza nella fase di accantonamento, bensì, al momento dell’erogazione della prestazione, cioè quando l’interessato avrà cessato la propria attività lavorativa o avrà subito una contrazione del lavoro o dei proventi; pertanto, in relazione a quanto disposto dall’art. 38 Cost., il contribuente avrà un reddito adeguato alle proprie esigenze. Con il presente contributo abbiamo tentato di analizzare compiutamente il regime fiscale introdotto dalla recente riforma, ripercorrendo l’evoluzione legislativa, i principi costituzionali, e le innovazioni introdotto per effetto del D. Lgs. 252/2005. Nell’ottica di una ridefinizione della disciplina fiscale volta a promuovere la previdenza complementare, il decreto in oggetto, stabilisce che venga superato il condizionamento fiscale, attualmente previsto per le prestazioni erogate in forma di capitale. Nella stessa prospettiva, verrà introdotto un favorevole regime di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche

SPUNTI RICOSTRUTTIVI DEL REGIME FISCALE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

DE MARCO, Santa
2009-01-01

Abstract

Il crescente e costante sviluppo della previdenza complementare, quale forma pensionistica aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella obbligatoria, nasce in conseguenza della crisi del modello pensionistico del Welfare State. Per ciò che attiene ai profili fiscali della previdenza complementare, si è affermato il principio del rinvio della tassazione del reddito accantonato per fini previdenziali (c.d. principio del rinvio), in ottemperanza all’art. 38 Cost.. Secondo tale impostazione, il reddito non deve essere assoggettato a tassazione durante la fase di contribuzione ed accumulazione al fondo pensione, ma deve essere tassato al momento in cui viene erogata la prestazione previdenziale. Questo principio è applicabile sia alla previdenza pubblica che privata, in quanto il reddito accantonato (per fini previdenziali), non è nella disponibilità del lavoratore. Il presupposto d’imposta , infatti, non si realizza nella fase di accantonamento, bensì, al momento dell’erogazione della prestazione, cioè quando l’interessato avrà cessato la propria attività lavorativa o avrà subito una contrazione del lavoro o dei proventi; pertanto, in relazione a quanto disposto dall’art. 38 Cost., il contribuente avrà un reddito adeguato alle proprie esigenze. Con il presente contributo abbiamo tentato di analizzare compiutamente il regime fiscale introdotto dalla recente riforma, ripercorrendo l’evoluzione legislativa, i principi costituzionali, e le innovazioni introdotto per effetto del D. Lgs. 252/2005. Nell’ottica di una ridefinizione della disciplina fiscale volta a promuovere la previdenza complementare, il decreto in oggetto, stabilisce che venga superato il condizionamento fiscale, attualmente previsto per le prestazioni erogate in forma di capitale. Nella stessa prospettiva, verrà introdotto un favorevole regime di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche
2009
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