Il lavoro è incentrato sull’analisi di D. 50.4.18.30 del tardo Arcadio Carisio ed è volto a dimostrare che tale autore, assimilando in maniera indubbiamente alquanto disorganica provvedimenti risalenti ad epoche diverse, abbia tentato di porre sullo stesso piano di grammatici, oratori, medici e filosofi anche i magistri, quanto meno quelli che civilium munerum vacationem habent, cioè quelli ai quali l’autorità competente concedeva l’esenzione dai munera, e che egli pertanto riteneva legittimati ad aver accordato il privilegio dell’hospitalitas, già assegnato da tempo agli esercenti attività di insegnamento superiore, come attesta anche Paolo in D. 50.5.10.2. Un privilegio, quest’ultimo, che mentre Costantino, nel 333, attribuiva ai grammatici ed ai professores alios litterarum, Teodosio e Valentiniano accordavano invece, nel 427, ai magistri litterarum complessivamente considerati. Tenuto conto poi del fatto che non solo il passo di Arcadio Carisio, bensì anche la costituzione di Teodosio e Valentiniano permangono, quest’ultima almeno per la parte che ci interessa, nella Compilazione, l’a. non esclude che l’esenzione dall’hospitalitas sia stata accordata a tutti i magistri, nell’accezione classica di cuiuslibet disciplinae praeceptores, comprensiva quindi anche dei litteratores, ancora in epoca giustinian

I magistri e l'hospitalitas

COPPOLA, Giovanna
2010-01-01

Abstract

Il lavoro è incentrato sull’analisi di D. 50.4.18.30 del tardo Arcadio Carisio ed è volto a dimostrare che tale autore, assimilando in maniera indubbiamente alquanto disorganica provvedimenti risalenti ad epoche diverse, abbia tentato di porre sullo stesso piano di grammatici, oratori, medici e filosofi anche i magistri, quanto meno quelli che civilium munerum vacationem habent, cioè quelli ai quali l’autorità competente concedeva l’esenzione dai munera, e che egli pertanto riteneva legittimati ad aver accordato il privilegio dell’hospitalitas, già assegnato da tempo agli esercenti attività di insegnamento superiore, come attesta anche Paolo in D. 50.5.10.2. Un privilegio, quest’ultimo, che mentre Costantino, nel 333, attribuiva ai grammatici ed ai professores alios litterarum, Teodosio e Valentiniano accordavano invece, nel 427, ai magistri litterarum complessivamente considerati. Tenuto conto poi del fatto che non solo il passo di Arcadio Carisio, bensì anche la costituzione di Teodosio e Valentiniano permangono, quest’ultima almeno per la parte che ci interessa, nella Compilazione, l’a. non esclude che l’esenzione dall’hospitalitas sia stata accordata a tutti i magistri, nell’accezione classica di cuiuslibet disciplinae praeceptores, comprensiva quindi anche dei litteratores, ancora in epoca giustinian
2010
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