Le società dei Paesi occidentali sono pluraliste e multietiche, in quanto non c’è più un’unica comunità nazionale, identificata da una sola tavola assiologica, ma più comunità, ognuna delle quali è dotata di un proprio specifico patrimonio etico. La disciplina di questo complesso assetto sociale non può essere rimessa solo al tradizionale e monolitico sistema normativo autoritario e cogente, tanto è vero che molte disposizioni di legge hanno perso il carattere dell’effettività. Molti cittadini, infatti, avvertono più vicine le regole emanate autonomamente dai propri gruppi di appartenenza. Ecco allora che il diritto si sta evolvendo per adeguarsi al mutato contesto sociale, adottando sempre più strumenti normativi flessibili, leggeri, duttili, dotati di un certo grado di softness (soft law). Il presente articolo individua ed analizza le varie forme di produzione del soft law con particolare riferimento a quei settori in cui più forte è la rilevanza del fattore etico-religioso. Si analizzano quindi le modalità attraverso cui spiegano efficacia nell’ordinamento giuridico della polis sia i vari codici di condotta dei gruppi etico-confessionali, soprattutto in settori «sensibili» come gli ambiti di esercizio della libertà di coscienza o di religione, sia le pattuizioni raggiunte nelle plurime sedi di concertazione fra autorità civili e rappresentanti di gruppi etici o confessionali, anche con riguardo all’ambito più generale relativo alla libertà delle convinzioni personali. Si cerca, in conclusione, di assecondare questo processo evolutivo del diritto secondo un calibrato iter che attribuisca ponderatamente valore alle istanze di libertà religiosa e di coscienza strumentali all’esplicazione della persona umana ed al perseguimento di sempre più avanzati stadi di progresso materiale e spirituale per la società.

Soft law e sistema delle fonti del diritto ecclesiastico italiano

FRENI, Fortunato
2009-01-01

Abstract

Le società dei Paesi occidentali sono pluraliste e multietiche, in quanto non c’è più un’unica comunità nazionale, identificata da una sola tavola assiologica, ma più comunità, ognuna delle quali è dotata di un proprio specifico patrimonio etico. La disciplina di questo complesso assetto sociale non può essere rimessa solo al tradizionale e monolitico sistema normativo autoritario e cogente, tanto è vero che molte disposizioni di legge hanno perso il carattere dell’effettività. Molti cittadini, infatti, avvertono più vicine le regole emanate autonomamente dai propri gruppi di appartenenza. Ecco allora che il diritto si sta evolvendo per adeguarsi al mutato contesto sociale, adottando sempre più strumenti normativi flessibili, leggeri, duttili, dotati di un certo grado di softness (soft law). Il presente articolo individua ed analizza le varie forme di produzione del soft law con particolare riferimento a quei settori in cui più forte è la rilevanza del fattore etico-religioso. Si analizzano quindi le modalità attraverso cui spiegano efficacia nell’ordinamento giuridico della polis sia i vari codici di condotta dei gruppi etico-confessionali, soprattutto in settori «sensibili» come gli ambiti di esercizio della libertà di coscienza o di religione, sia le pattuizioni raggiunte nelle plurime sedi di concertazione fra autorità civili e rappresentanti di gruppi etici o confessionali, anche con riguardo all’ambito più generale relativo alla libertà delle convinzioni personali. Si cerca, in conclusione, di assecondare questo processo evolutivo del diritto secondo un calibrato iter che attribuisca ponderatamente valore alle istanze di libertà religiosa e di coscienza strumentali all’esplicazione della persona umana ed al perseguimento di sempre più avanzati stadi di progresso materiale e spirituale per la società.
2009
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