L’istituto della decadenza, costituisce una novità introdotta dal legislatore del 1942. Essa ha gradualmente acquisito una propria fisionomia concettuale rispetto alla prescrizione. La difficoltà di una specifica e netta distinzione dipende talora dalla incerta ed impropria formulazione adottata dal legislatore, sicché a prescindere dai termini adoperati, è compito dell’interprete individuare se si tratta di termine prescrizionale o decadenziale. Sotto il profilo teorico possono individuarsi in dottrina vari orientamenti. Il primo, ampiamente superato, ritiene che i due istituti non presentano caratteristiche strutturali tali da legittimare la ricerca di una differenza ontologica, anzi ogni termine può considerarsi indifferentemente di prescrizione o di decadenza a seconda della disciplina dettata dal legislatore. Ad una differenza radicale tra prescrizione e decadenza giunge la teoria che costruisce i due istituti in base alle esigenze che essi tendono a soddisfare. Mentre la prescrizione estingue un diritto soggettivo, la decadenza non estingue il diritto che si può acquistare, bensì il potere, la facoltà o il diritto di fare quell’acquisto. Infine, secondo l’opinione dominante, il criterio di distinzione tra i due istituti è ravvisabile nell’indole dell’inerzia. Mentre, cioè, nella prescrizione si tiene conto delle condizioni soggettive del titolare del diritto, onde la possibilità di interruzione o sospensione del termine, nella decadenza si prescinde da esse, avendosi riguardo soltanto al mancato esercizio del diritto entro un determinato termine. Lo spunto ricostruttivo offerto da questa tendenza, viene ivi sviluppato per individuare le ulteriori differenze riscontrabili tra i due istituti e per delineare in tutti i suoi aspetti l'istituto della decadenza.

COMMENTO AGLI ARTT. 2964-2969 C.C.

TOMMASINI, Maria
2009-01-01

Abstract

L’istituto della decadenza, costituisce una novità introdotta dal legislatore del 1942. Essa ha gradualmente acquisito una propria fisionomia concettuale rispetto alla prescrizione. La difficoltà di una specifica e netta distinzione dipende talora dalla incerta ed impropria formulazione adottata dal legislatore, sicché a prescindere dai termini adoperati, è compito dell’interprete individuare se si tratta di termine prescrizionale o decadenziale. Sotto il profilo teorico possono individuarsi in dottrina vari orientamenti. Il primo, ampiamente superato, ritiene che i due istituti non presentano caratteristiche strutturali tali da legittimare la ricerca di una differenza ontologica, anzi ogni termine può considerarsi indifferentemente di prescrizione o di decadenza a seconda della disciplina dettata dal legislatore. Ad una differenza radicale tra prescrizione e decadenza giunge la teoria che costruisce i due istituti in base alle esigenze che essi tendono a soddisfare. Mentre la prescrizione estingue un diritto soggettivo, la decadenza non estingue il diritto che si può acquistare, bensì il potere, la facoltà o il diritto di fare quell’acquisto. Infine, secondo l’opinione dominante, il criterio di distinzione tra i due istituti è ravvisabile nell’indole dell’inerzia. Mentre, cioè, nella prescrizione si tiene conto delle condizioni soggettive del titolare del diritto, onde la possibilità di interruzione o sospensione del termine, nella decadenza si prescinde da esse, avendosi riguardo soltanto al mancato esercizio del diritto entro un determinato termine. Lo spunto ricostruttivo offerto da questa tendenza, viene ivi sviluppato per individuare le ulteriori differenze riscontrabili tra i due istituti e per delineare in tutti i suoi aspetti l'istituto della decadenza.
2009
9788859804475
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