Il d. lgs. n. 164/07 ha attuato nell’ordinamento italiano la direttiva 2004/39/CE (Mifid), inserendo la consulenza finanziaria (ossia l’attività consistente nella prestazione di raccomandazioni personalizzate di investimento) tra i servizi di investimento, il cui esercizio professionale viene riservato dalla legge a soggetti appositamente autorizzati. Sulla scorta di tali novità normative, lo studio si prefigge di individuare gli elementi che caratterizzano il nuovo servizio di consulenza, anche al fine di distinguerlo da fattispecie contigue, sul piano funzionale, per certi versi similari (ad es., analisi finanziaria e ricerca in materia di investimenti, o gestione di portafogli di investimento). In quest’ottica, valorizzando il dato della “personalizzazione” delle raccomandazioni di investimento, da un lato, e l’oggetto delle medesime (operazioni su specifici strumenti finanziari), dall’altro, si cerca altresì di stabilire se attività quali la c.d. consulenza strumentale, illustrativa o incidentale (identificabile con le raccomandazioni, i suggerimenti e i chiarimenti resi dal soggetto abilitato nell’ambito della prestazione di altri servizi di investimento, al fine di consentirne un più corretto svolgimento), o la c.d. consulenza generica (ossia la consulenza avente ad oggetto “tipi” di strumenti finanziari, costituente, di norma, una fase preparatoria o integrativa rispetto ad altri servizi di investimento), possano o meno ricondursi nell’ambito dell’attuale nozione di consulenza finanziaria, così come delineata dalla normativa Mifid. Infine, dopo avere indagato il rapporto tra consulenza e offerta fuori sede, allo scopo di accertare se – ed entro che limiti – al promotore finanziario sia consentita l’erogazione di prestazioni consulenziali, vengono analizzate criticamente alcune innovative disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria (TUF), introdotte ad opera del citato d. lgs. 164/07, contenenti significative deroghe alla disciplina generale dei servizi di investimento. Si allude, in particolare, alla previsione relativa alla forma del contratto di consulenza (art. 23 TUF), che ammette una (discutibile) deroga all’obbligo, vigente per la generalità dei contratti di investimento, di osservare la forma scritta a pena di nullità, e alla disciplina del consulente finanziario persona fisica (art. 18-bis TUF), figura professionale della quale viene valutata la corrispondenza allo schema tipico del prestatore d’opera intellettuale.

I caratteri del servizio di consulenza in materia di investimenti, alla luce della normativa di recepimento della MiFID

CIRAOLO, Francesco
2010-01-01

Abstract

Il d. lgs. n. 164/07 ha attuato nell’ordinamento italiano la direttiva 2004/39/CE (Mifid), inserendo la consulenza finanziaria (ossia l’attività consistente nella prestazione di raccomandazioni personalizzate di investimento) tra i servizi di investimento, il cui esercizio professionale viene riservato dalla legge a soggetti appositamente autorizzati. Sulla scorta di tali novità normative, lo studio si prefigge di individuare gli elementi che caratterizzano il nuovo servizio di consulenza, anche al fine di distinguerlo da fattispecie contigue, sul piano funzionale, per certi versi similari (ad es., analisi finanziaria e ricerca in materia di investimenti, o gestione di portafogli di investimento). In quest’ottica, valorizzando il dato della “personalizzazione” delle raccomandazioni di investimento, da un lato, e l’oggetto delle medesime (operazioni su specifici strumenti finanziari), dall’altro, si cerca altresì di stabilire se attività quali la c.d. consulenza strumentale, illustrativa o incidentale (identificabile con le raccomandazioni, i suggerimenti e i chiarimenti resi dal soggetto abilitato nell’ambito della prestazione di altri servizi di investimento, al fine di consentirne un più corretto svolgimento), o la c.d. consulenza generica (ossia la consulenza avente ad oggetto “tipi” di strumenti finanziari, costituente, di norma, una fase preparatoria o integrativa rispetto ad altri servizi di investimento), possano o meno ricondursi nell’ambito dell’attuale nozione di consulenza finanziaria, così come delineata dalla normativa Mifid. Infine, dopo avere indagato il rapporto tra consulenza e offerta fuori sede, allo scopo di accertare se – ed entro che limiti – al promotore finanziario sia consentita l’erogazione di prestazioni consulenziali, vengono analizzate criticamente alcune innovative disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria (TUF), introdotte ad opera del citato d. lgs. 164/07, contenenti significative deroghe alla disciplina generale dei servizi di investimento. Si allude, in particolare, alla previsione relativa alla forma del contratto di consulenza (art. 23 TUF), che ammette una (discutibile) deroga all’obbligo, vigente per la generalità dei contratti di investimento, di osservare la forma scritta a pena di nullità, e alla disciplina del consulente finanziario persona fisica (art. 18-bis TUF), figura professionale della quale viene valutata la corrispondenza allo schema tipico del prestatore d’opera intellettuale.
2010
9788813302375
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