Il principio di collaborazione tra gli enti territoriali è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge Bassanini n. 59/1997 e trasposto nella Costituzione con la riforma del Titolo V avvenuta con la legge costituzionale n. 3 del 2001. Il nostro ordinamento mostra grandi carenze per quanto attiene la disciplina relativa alle sedi di raccordo e alle procedure di intesa tra gli enti, mentre sarebbe auspicabile un intervento legislativo che renda effettivo il principio di collaborazione previsto nell’art. 120 Costituzione. Il principio di sussidiarietà e di collaborazione, la pariordinazione tra gli enti sono l’ispirazione di un nuovo sistema delineato nel Titolo V della Costituzione, i cui contenuti risiedono negli strumenti di garanzia che concretamente vanno predisposti a tutela delle autonomie e dell’intangibilità delle loro funzioni, pur prevedendo, come avviene in altri sistemi federali, altri strumenti per soddisfare le esigenze unitarie del complessivo sistema istituzionale. Il saggio esamina le attuali sedi di raccordo previste nell’ordinamento, le Conferenze e i Consigli delle autonomie locali, e le numerose sentenze della Corte Costituzionale, in cui si chiarisce che l’ applicazione dinamica del principio di sussidiarietà per la sua incidenza sul riparto delle competenze tra i diversi livelli di governo deve essere concertata dagli interessati e che un’eventuale attività unilaterale del Governo, esercitata in assenza di concertazione con la Regione interessata, non può vincolare la Regione stessa sino a quando l’intesa non venga raggiunta. Nei casi di sovrapposizioni tra le competenze degli enti, emergono dalle posizioni assunte dalla Corte, due elementi fondamentali: il rilievo del principio di collaborazione e il fatto che esso si possa modulare, diversamente e variamente in più forme, come la partecipazione che si concretizza in azioni consultive e concertative, o le codecisioni che si realizzano attraverso intese e accordi.

Strumenti e sedi della collaborazione tra enti. Una disciplina da definire.

LAZZARO, Anna
2009-01-01

Abstract

Il principio di collaborazione tra gli enti territoriali è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge Bassanini n. 59/1997 e trasposto nella Costituzione con la riforma del Titolo V avvenuta con la legge costituzionale n. 3 del 2001. Il nostro ordinamento mostra grandi carenze per quanto attiene la disciplina relativa alle sedi di raccordo e alle procedure di intesa tra gli enti, mentre sarebbe auspicabile un intervento legislativo che renda effettivo il principio di collaborazione previsto nell’art. 120 Costituzione. Il principio di sussidiarietà e di collaborazione, la pariordinazione tra gli enti sono l’ispirazione di un nuovo sistema delineato nel Titolo V della Costituzione, i cui contenuti risiedono negli strumenti di garanzia che concretamente vanno predisposti a tutela delle autonomie e dell’intangibilità delle loro funzioni, pur prevedendo, come avviene in altri sistemi federali, altri strumenti per soddisfare le esigenze unitarie del complessivo sistema istituzionale. Il saggio esamina le attuali sedi di raccordo previste nell’ordinamento, le Conferenze e i Consigli delle autonomie locali, e le numerose sentenze della Corte Costituzionale, in cui si chiarisce che l’ applicazione dinamica del principio di sussidiarietà per la sua incidenza sul riparto delle competenze tra i diversi livelli di governo deve essere concertata dagli interessati e che un’eventuale attività unilaterale del Governo, esercitata in assenza di concertazione con la Regione interessata, non può vincolare la Regione stessa sino a quando l’intesa non venga raggiunta. Nei casi di sovrapposizioni tra le competenze degli enti, emergono dalle posizioni assunte dalla Corte, due elementi fondamentali: il rilievo del principio di collaborazione e il fatto che esso si possa modulare, diversamente e variamente in più forme, come la partecipazione che si concretizza in azioni consultive e concertative, o le codecisioni che si realizzano attraverso intese e accordi.
2009
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