I parametri o gli studi di settore costituiscono un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza, non è determinata automaticamente, in relazione agli standard prefissati, ma va adeguatamente contestualizzata, mediante l’attivazione obbligatoria del contraddittorio endoprocedimentale, pena la nullità dell’avviso di accertamento. Abbiamo rilevato che la sentenza in esame, facendo leva sui principi di “civiltà giuridica” desumibili dalla L.212/2000 e prevedendo l’obbligo del contraddittorio in fase procedimentale, ha senz’altro rappresentato un importante mutamento del rapporto giuridico tributario tra Fisco e contribuenti, orientato alla maggiore equità, certezza e collaborazione, come giustamente affermato da dottrina “se non c’è certezza del diritto (tributario) non c’è giustizia tributaria e se non c’è giustizia tributaria non ci può essere civiltà fiscale”. Ciò significa che la Cassazione a Sezioni Unite, riconoscendo questo rapporto di uguaglianza tra Fisco e contribuenti, ritiene che il previo contraddittorio sia necessario per la regolarità dell’avviso di accertamento, atto ultimo del procedimento. Sosteniamo pertanto che, la realizzazione del contraddittorio in fase endoprocedimentale, oltre a realizzare un rapporto di parità tra Fisco e contribuenti, consente, inoltre, di attuare fattivamente i precetti costituzionali di cui all’art. 3, 53, 24, 97, 111 e realizzare un sistema accertativo finalizzato all’attuazione del giusto tributo . Sarebbe auspicabile, infine, che la sentenza de qua, prevedendo l’obbligo del contraddittorio nella fase procedimentale, possa orientare il legislatore verso “l’emanazione di una norma generale sul principio del contraddittorio in materia tributaria”.

DALLA FASE STATICA ALLA FASE DINAMICA DEGLI STUDI DI SETTORE

DE MARCO, Santa
2010-01-01

Abstract

I parametri o gli studi di settore costituiscono un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza, non è determinata automaticamente, in relazione agli standard prefissati, ma va adeguatamente contestualizzata, mediante l’attivazione obbligatoria del contraddittorio endoprocedimentale, pena la nullità dell’avviso di accertamento. Abbiamo rilevato che la sentenza in esame, facendo leva sui principi di “civiltà giuridica” desumibili dalla L.212/2000 e prevedendo l’obbligo del contraddittorio in fase procedimentale, ha senz’altro rappresentato un importante mutamento del rapporto giuridico tributario tra Fisco e contribuenti, orientato alla maggiore equità, certezza e collaborazione, come giustamente affermato da dottrina “se non c’è certezza del diritto (tributario) non c’è giustizia tributaria e se non c’è giustizia tributaria non ci può essere civiltà fiscale”. Ciò significa che la Cassazione a Sezioni Unite, riconoscendo questo rapporto di uguaglianza tra Fisco e contribuenti, ritiene che il previo contraddittorio sia necessario per la regolarità dell’avviso di accertamento, atto ultimo del procedimento. Sosteniamo pertanto che, la realizzazione del contraddittorio in fase endoprocedimentale, oltre a realizzare un rapporto di parità tra Fisco e contribuenti, consente, inoltre, di attuare fattivamente i precetti costituzionali di cui all’art. 3, 53, 24, 97, 111 e realizzare un sistema accertativo finalizzato all’attuazione del giusto tributo . Sarebbe auspicabile, infine, che la sentenza de qua, prevedendo l’obbligo del contraddittorio nella fase procedimentale, possa orientare il legislatore verso “l’emanazione di una norma generale sul principio del contraddittorio in materia tributaria”.
2010
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