L’adempimento di un dovere si colloca nel novero delle cause di giustificazione dettate dall’esigenza di assicurare conformità ed armonia all’ordinamento, compromesse in maniera intollerabile qualora un comportamento venisse imposto (con un ordine od addirittura una norma giuridica) e contemporaneamente fatto oggetto di sanzione penale. Non è, tuttavia, mancato chi ha, più correttamente, ritenuto di dover ricondurre il fondamento dell’esimente al bilanciamento tra contrapposti interessi, e segnatamente alla prevalenza dell’attuazione della volontà statuale sull’esigenza di non ledere i beni giuridicamente protetti dall’ordinamento. Solo la manifestazione di una volontà riconducibile all’ordinamento giustifica l’efficacia scriminante del dovere; pertanto sarà giocoforza insufficiente una sua semplice dimensione ‘civica’ o ‘morale’. La giuridicità è, dunque, la caratteristica indefettibile che il dovere giustificante deve possedere e la sua fonte altra non può essere se non una norma giuridica, seppure nella manifestazione mediata dell’ordine dell’autorità, che sempre nella norma giuridica trova fondamento e legittimazione. Il concetto di norma giuridica tende ad essere interpretato in senso lato, comprensivo di ogni fonte normativa, proveniente sia dal potere legislativo che da quello esecutivo (legge statale, legge regionale, regolamento o consuetudine).Particolare rilievo ha assunto in tempi recenti l’adempimento del dovere medico, il cui fondamento è stato rinvenuto direttamente nella Costituzione. La seconda fonte del dovere possiede un ambito di applicazione inevitabilmente più ristretto, posta la necessità di collocare a monte un rapporto gerarchico di subordinazione tra il soggetto che emana l’ordine e colui che è tenuto ad eseguirlo. Condizione indispensabile è il carattere pubblico del rapporto, dal momento che solo l’attuazione della volontà dell’ordinamento, preordinata al perseguimento di interessi collettivi, può giustificare la compressione di beni giuridicamente protetti dalla legge penale. Data la stretta dipendenza dalla legge del potere ordinatorio dell’Autorità, l’ordine deve essere legittimo, ovverosia rispettoso delle norme in forza delle quali viene emanato. La legittimità deve investire sia la forma che la sostanza. Se è vero che l’efficacia scriminante dell’ordine si fonda sulla sua legittimità, possono, nondimeno, presentarsi delle ipotesi nelle quali, nonostante l’illegittimità del comando, l’adempimento del dovere in esso contenuto rende non punibile il comportamento criminoso del subordinato, pur rimanendo ferma la responsabilità del superiore gerarchico che quell’ordine ha impartito. E’ questo il caso - previsto dall’art. 51, comma 3, c.p. - in cui l’inferiore esecutore, errando sulla legittimità dell’ordine, ritenga di obbedire ad un’imposizione (apparentemente) rispettosa dei canoni stabiliti dalla legge. E' altresì esclusa la responsabilità dell’esecutore di un ordine illegittimo insindacabile, giungendosi così a salvaguardare la posizione di coloro i quali, all’interno dei rapporti di tipo militare sono tenuti ad una pronta e rigorosa obbedienza, al fine di non paralizzare talune fondamentali attività dello Stato. I limiti di sindacabilità non sono, però, pacifici.

L’adempimento di un dovere

TRAVAGLIA CICIRELLO, TERESA
2010-01-01

Abstract

L’adempimento di un dovere si colloca nel novero delle cause di giustificazione dettate dall’esigenza di assicurare conformità ed armonia all’ordinamento, compromesse in maniera intollerabile qualora un comportamento venisse imposto (con un ordine od addirittura una norma giuridica) e contemporaneamente fatto oggetto di sanzione penale. Non è, tuttavia, mancato chi ha, più correttamente, ritenuto di dover ricondurre il fondamento dell’esimente al bilanciamento tra contrapposti interessi, e segnatamente alla prevalenza dell’attuazione della volontà statuale sull’esigenza di non ledere i beni giuridicamente protetti dall’ordinamento. Solo la manifestazione di una volontà riconducibile all’ordinamento giustifica l’efficacia scriminante del dovere; pertanto sarà giocoforza insufficiente una sua semplice dimensione ‘civica’ o ‘morale’. La giuridicità è, dunque, la caratteristica indefettibile che il dovere giustificante deve possedere e la sua fonte altra non può essere se non una norma giuridica, seppure nella manifestazione mediata dell’ordine dell’autorità, che sempre nella norma giuridica trova fondamento e legittimazione. Il concetto di norma giuridica tende ad essere interpretato in senso lato, comprensivo di ogni fonte normativa, proveniente sia dal potere legislativo che da quello esecutivo (legge statale, legge regionale, regolamento o consuetudine).Particolare rilievo ha assunto in tempi recenti l’adempimento del dovere medico, il cui fondamento è stato rinvenuto direttamente nella Costituzione. La seconda fonte del dovere possiede un ambito di applicazione inevitabilmente più ristretto, posta la necessità di collocare a monte un rapporto gerarchico di subordinazione tra il soggetto che emana l’ordine e colui che è tenuto ad eseguirlo. Condizione indispensabile è il carattere pubblico del rapporto, dal momento che solo l’attuazione della volontà dell’ordinamento, preordinata al perseguimento di interessi collettivi, può giustificare la compressione di beni giuridicamente protetti dalla legge penale. Data la stretta dipendenza dalla legge del potere ordinatorio dell’Autorità, l’ordine deve essere legittimo, ovverosia rispettoso delle norme in forza delle quali viene emanato. La legittimità deve investire sia la forma che la sostanza. Se è vero che l’efficacia scriminante dell’ordine si fonda sulla sua legittimità, possono, nondimeno, presentarsi delle ipotesi nelle quali, nonostante l’illegittimità del comando, l’adempimento del dovere in esso contenuto rende non punibile il comportamento criminoso del subordinato, pur rimanendo ferma la responsabilità del superiore gerarchico che quell’ordine ha impartito. E’ questo il caso - previsto dall’art. 51, comma 3, c.p. - in cui l’inferiore esecutore, errando sulla legittimità dell’ordine, ritenga di obbedire ad un’imposizione (apparentemente) rispettosa dei canoni stabiliti dalla legge. E' altresì esclusa la responsabilità dell’esecutore di un ordine illegittimo insindacabile, giungendosi così a salvaguardare la posizione di coloro i quali, all’interno dei rapporti di tipo militare sono tenuti ad una pronta e rigorosa obbedienza, al fine di non paralizzare talune fondamentali attività dello Stato. I limiti di sindacabilità non sono, però, pacifici.
2010
9788834809266
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/1904167
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