Il contributo ricostruisce struttura e sistematica della colpa come elemento obiettivo di imputazione soggettiva. Duplice è la chiave di lettura, fondata sull’analisi parallela di dottrina e giurisprudenza nell’intento di valutare l’effettiva consistenza delle principali problematiche legate all’illecito colposo. L’indagine si concreta in un’analisi delle norme cautelari che fondano la tipicità e la rimproverabilità del fatto involontario. Vengono così ripercorsi i criteri di individuazione, le fonti, le specie, il contenuto e lo standard e i limiti delle regole precauzionali, senza trascurare le problematiche relative a causalità e colpevolezza. Nella disamina dell’ambito di estensione delle regole cautelari, particolare attenzione è dedicata all’importante sentenza della Cassazione penale n. 885/2007 (in Foro it., 2007, II, 550, con nota di R. Guariniello), che ha definito il processo sul Petrolchimico di Porto Marghera. In essa la Corte regolatrice ha affermato principi generali in materia di colpa che recepiscono solo in parte l’elaborazione dottrinale consolidata, discostandosene significativamente nella cruciale questione della valutazione dello spettro preventivo di regole cautelari fondate sul sapere scientifico (quali, appunto, quelle relative alla prevedibilità ex ante di danni alla salute derivanti dall’uso di sostanze la cui cancerogenicità venga dimostrata con certezza solo in un secondo momento). La Suprema Corte afferma, a riguardo, che il fondamento delle regole cautelari non sarebbe necessariamente costituito dalla certezza scientifica, essendo piuttosto sufficiente la probabilità e persino la mera possibilità (purché fondata su elementi concreti) delle conseguenze lesive. Siffatta conclusione ribalta il paradigma “classico” della colpa e, pur essendo condivisibile sotto il profilo politico-criminale, risulta oggettivamente discutibile sul piano del rispetto dei canoni fondamentali della responsabilità penale. Ammettere la rilevanza incondizionata del c.d. “principio di precauzione” consente, infatti, di affermare l’esistenza della colpa anche in relazione ad eventi più gravi di quelli prevedibili al momento del fatto, in contrasto col principio di colpevolezza e con quello di previa riconoscibilità della regola cautelare.

La colpa

RISICATO, Lucia
2010-01-01

Abstract

Il contributo ricostruisce struttura e sistematica della colpa come elemento obiettivo di imputazione soggettiva. Duplice è la chiave di lettura, fondata sull’analisi parallela di dottrina e giurisprudenza nell’intento di valutare l’effettiva consistenza delle principali problematiche legate all’illecito colposo. L’indagine si concreta in un’analisi delle norme cautelari che fondano la tipicità e la rimproverabilità del fatto involontario. Vengono così ripercorsi i criteri di individuazione, le fonti, le specie, il contenuto e lo standard e i limiti delle regole precauzionali, senza trascurare le problematiche relative a causalità e colpevolezza. Nella disamina dell’ambito di estensione delle regole cautelari, particolare attenzione è dedicata all’importante sentenza della Cassazione penale n. 885/2007 (in Foro it., 2007, II, 550, con nota di R. Guariniello), che ha definito il processo sul Petrolchimico di Porto Marghera. In essa la Corte regolatrice ha affermato principi generali in materia di colpa che recepiscono solo in parte l’elaborazione dottrinale consolidata, discostandosene significativamente nella cruciale questione della valutazione dello spettro preventivo di regole cautelari fondate sul sapere scientifico (quali, appunto, quelle relative alla prevedibilità ex ante di danni alla salute derivanti dall’uso di sostanze la cui cancerogenicità venga dimostrata con certezza solo in un secondo momento). La Suprema Corte afferma, a riguardo, che il fondamento delle regole cautelari non sarebbe necessariamente costituito dalla certezza scientifica, essendo piuttosto sufficiente la probabilità e persino la mera possibilità (purché fondata su elementi concreti) delle conseguenze lesive. Siffatta conclusione ribalta il paradigma “classico” della colpa e, pur essendo condivisibile sotto il profilo politico-criminale, risulta oggettivamente discutibile sul piano del rispetto dei canoni fondamentali della responsabilità penale. Ammettere la rilevanza incondizionata del c.d. “principio di precauzione” consente, infatti, di affermare l’esistenza della colpa anche in relazione ad eventi più gravi di quelli prevedibili al momento del fatto, in contrasto col principio di colpevolezza e con quello di previa riconoscibilità della regola cautelare.
2010
978-88-348-0926-6
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