La condotta colposa del medico competente, accanto alla ipotesi di “colpa generica” per imperizia, imprudenza e negligenza, può caratterizzarsi anche in senso “specifico” e soprattutto omissivo, scaturendo dalla inosservanza da parte dello stesso di specifici compiti e precise indicazioni contenute nelle norme disciplinanti la sua attività: leggi, regolamenti, ordini e discipline (art.43 c.p.). Il giudizio sulla responsabilità professionale del medico competente non potrà prescindere, comunque, dall’inquadramento dell’attività dello stesso fondata sul “binomio diagnosi-giudizio di idoneità alla mansione” (art.41, comma 6, d.lgs. n.81/2008) e sullo specifico rapporto datore - medico competente - lavoratore. Nel caso di presunte condotte omissive appare assolutamente rilevante, inoltre, la produzione di prove attinenti al diligente adempimento di compiti “autonomo-informativi” ed “autonomo-operativi”, che può costituire un fondamentale presupposto per la prova processuale[1]. Alla luce di quanto sopra, gli autori hanno analizzato alcune recenti sentenze (Tribunale Penale di Nola 2004 e Cassazione n. 20220/2006, Tribunale di Benevento: 21.5.2008) con lo scopo di definire compiutamente il comportamento del medico competente con riguardo a profili di responsabilità professionale specifica.

L’ATTIVITÀ DEL MEDICO COMPETENTE E LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE SPECIFICA

SAPIENZA, Daniela;ASMUNDO, Alessio;SPATARI, Giovanna;GUALNIERA, Patrizia;PISCOPO, AMALIA;CRINO', Claudio
2010-01-01

Abstract

La condotta colposa del medico competente, accanto alla ipotesi di “colpa generica” per imperizia, imprudenza e negligenza, può caratterizzarsi anche in senso “specifico” e soprattutto omissivo, scaturendo dalla inosservanza da parte dello stesso di specifici compiti e precise indicazioni contenute nelle norme disciplinanti la sua attività: leggi, regolamenti, ordini e discipline (art.43 c.p.). Il giudizio sulla responsabilità professionale del medico competente non potrà prescindere, comunque, dall’inquadramento dell’attività dello stesso fondata sul “binomio diagnosi-giudizio di idoneità alla mansione” (art.41, comma 6, d.lgs. n.81/2008) e sullo specifico rapporto datore - medico competente - lavoratore. Nel caso di presunte condotte omissive appare assolutamente rilevante, inoltre, la produzione di prove attinenti al diligente adempimento di compiti “autonomo-informativi” ed “autonomo-operativi”, che può costituire un fondamentale presupposto per la prova processuale[1]. Alla luce di quanto sopra, gli autori hanno analizzato alcune recenti sentenze (Tribunale Penale di Nola 2004 e Cassazione n. 20220/2006, Tribunale di Benevento: 21.5.2008) con lo scopo di definire compiutamente il comportamento del medico competente con riguardo a profili di responsabilità professionale specifica.
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