La fattispecie degli accordi gravemente iniqui costituisce un significativo esempio di intervento esterno giudiziale nella costruzione del regolamento contrattuale, estraneo alla logica codicistica. Il giudice, dichiarata, anche d’ufficio, la nullità della clausola, avuto riguardo all’interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze, indicate dal legislatore come rilevanti ai fini del giudizio di grave iniquità, “applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell’accordo medesimo”. L’evoluzione del sistema normativo, e la pluralità di livelli di legalità con cui occorre confrontarsi, ha suggerito l’interpretazione della nozione di equità contenuta nell’art. 7 d. lgs. n 231/2002, come non più riferita al solo dato commerciale e quindi espressione di un mero giudizio di normalità economica ma comprensiva dei valori costituzionali della eguaglianza sostanziale e della solidarietà. La correzione giudiziale del contratto ex art. 7 dlgs. n. 231/2002 consente così di ricostruire una nozione costituzionalizzata di equità, disancorata da logiche esclusivamente economicistiche, oltre che conforme alle previsioni comunitarie di un’economia sociale di mercato.

Accordi gravemente iniqui e interventi correttivi del regolamento negoziale

ASTONE, ANTONINO
2010-01-01

Abstract

La fattispecie degli accordi gravemente iniqui costituisce un significativo esempio di intervento esterno giudiziale nella costruzione del regolamento contrattuale, estraneo alla logica codicistica. Il giudice, dichiarata, anche d’ufficio, la nullità della clausola, avuto riguardo all’interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze, indicate dal legislatore come rilevanti ai fini del giudizio di grave iniquità, “applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell’accordo medesimo”. L’evoluzione del sistema normativo, e la pluralità di livelli di legalità con cui occorre confrontarsi, ha suggerito l’interpretazione della nozione di equità contenuta nell’art. 7 d. lgs. n 231/2002, come non più riferita al solo dato commerciale e quindi espressione di un mero giudizio di normalità economica ma comprensiva dei valori costituzionali della eguaglianza sostanziale e della solidarietà. La correzione giudiziale del contratto ex art. 7 dlgs. n. 231/2002 consente così di ricostruire una nozione costituzionalizzata di equità, disancorata da logiche esclusivamente economicistiche, oltre che conforme alle previsioni comunitarie di un’economia sociale di mercato.
2010
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