La riservatezza, ed il correlativo diritto, si atteggiano in modo del tutto peculiare quando dalla dimensione sociale trasmigrano nello specifico di una peculiare comunità quale la famiglia. Il singolare vincolo intercorrente tra i coniugi, infatti, pone particolari problemi legati al potenziale conflitto tra modalità di esercizio delle libertà individuali ed i doveri scaturenti dal matrimonio. Il buon andamento della vita familiare consiglia, rectius impone, un dovere reciproco di informazione gravante su entrambi i coniugi su vicende anche intime della loro vita. Quando tali notizie non vengano spontaneamente rivelate sopravviene il diritto di ciascuno dei membri del consorzio familiare ad informarsi attraverso una attività di accertamento e/o investigazione. Nel corso della vita coniugale i fatti di immissione nell'altrui sfera intima perdono il carattere di illiceità in quanto trovano la propria ratio nel dovere di correttezza che, esistendo già prima del matrimonio, a maggior ragione viene in evidenza successivamente a questo. Tali fatti (di immissione) comunque, possono provocare effetti (mediati e/o indiretti) sovente irreversibili nella vita dei coniugi e di tutto il nucleo familiare, potendo agli stessi ricondursi lo scioglimento del vincolo matrimoniale, il mutamento dello status filiationis. Il peculiare modo di atteggiarsi della riservatezza nel contesto familiare dimostra la necessità di procedere ad una composizione assiologica tra valori personali (privacy da un lato e conoscenza strumentale alla verifica dell'osservanza dei doveri coniugali dall'altro) parimenti rilevanti e meritevoli di tutela. Ove la condotta immissiva nell'altrui sfera privata sia strettamente funzionale alle esigenze della comunità familiare, il conflitto va risolto a favore dell'interesse reputato superiore (interesse alla conoscenza). Proprio l'interesse alla conoscenza (di determinati dati finalizzati alla verifica dell'osservanza dei doveri coniugali) costituisce il limite alla privacy, dinnanzi al quale si affievolisce e viene meno ogni forma di garanzia Ma la preminenza di questo valore sembra trovare, almeno in parte, il proprio limite in un dato di carattere temporale: prevale il diritto alla conoscenza finché la comunità familiare resta unita. A seguito della separazione dei coniugi, infatti, il dovere di comunicazione si attenua e riprende vigore il diritto alla riservatezza del coniuge separato. In particolare per quanto attiene ai fatti che riguardano la vita intima di ciascun coniuge, privacy e segreto costituiscono, in questa fase, limiti invalicabili oltre i quali diventa irrilevante e degrada l'interesse a conoscere.

Riservatezza e controllo nei rapporti tra coniugi. L'acquisizione interna di dati riservati

TOMMASINI, Maria
2011-01-01

Abstract

La riservatezza, ed il correlativo diritto, si atteggiano in modo del tutto peculiare quando dalla dimensione sociale trasmigrano nello specifico di una peculiare comunità quale la famiglia. Il singolare vincolo intercorrente tra i coniugi, infatti, pone particolari problemi legati al potenziale conflitto tra modalità di esercizio delle libertà individuali ed i doveri scaturenti dal matrimonio. Il buon andamento della vita familiare consiglia, rectius impone, un dovere reciproco di informazione gravante su entrambi i coniugi su vicende anche intime della loro vita. Quando tali notizie non vengano spontaneamente rivelate sopravviene il diritto di ciascuno dei membri del consorzio familiare ad informarsi attraverso una attività di accertamento e/o investigazione. Nel corso della vita coniugale i fatti di immissione nell'altrui sfera intima perdono il carattere di illiceità in quanto trovano la propria ratio nel dovere di correttezza che, esistendo già prima del matrimonio, a maggior ragione viene in evidenza successivamente a questo. Tali fatti (di immissione) comunque, possono provocare effetti (mediati e/o indiretti) sovente irreversibili nella vita dei coniugi e di tutto il nucleo familiare, potendo agli stessi ricondursi lo scioglimento del vincolo matrimoniale, il mutamento dello status filiationis. Il peculiare modo di atteggiarsi della riservatezza nel contesto familiare dimostra la necessità di procedere ad una composizione assiologica tra valori personali (privacy da un lato e conoscenza strumentale alla verifica dell'osservanza dei doveri coniugali dall'altro) parimenti rilevanti e meritevoli di tutela. Ove la condotta immissiva nell'altrui sfera privata sia strettamente funzionale alle esigenze della comunità familiare, il conflitto va risolto a favore dell'interesse reputato superiore (interesse alla conoscenza). Proprio l'interesse alla conoscenza (di determinati dati finalizzati alla verifica dell'osservanza dei doveri coniugali) costituisce il limite alla privacy, dinnanzi al quale si affievolisce e viene meno ogni forma di garanzia Ma la preminenza di questo valore sembra trovare, almeno in parte, il proprio limite in un dato di carattere temporale: prevale il diritto alla conoscenza finché la comunità familiare resta unita. A seguito della separazione dei coniugi, infatti, il dovere di comunicazione si attenua e riprende vigore il diritto alla riservatezza del coniuge separato. In particolare per quanto attiene ai fatti che riguardano la vita intima di ciascun coniuge, privacy e segreto costituiscono, in questa fase, limiti invalicabili oltre i quali diventa irrilevante e degrada l'interesse a conoscere.
2011
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