Il presente lavoro analizza il contenuto della sentenza 22 dicembre 2010, causa C-103/09 – della Corte di Giustizia UE, mettendone in luce gli aspetti più rilevanti ai fini di una definizione di pratica abusiva “utilizzabile” a livello di ordinamento interno. In particolare si evidenzia che: a) il perseguimento di un trattamento fiscale vantaggioso, cioè la pianificazione fiscale, di per sé non è da considerare un abuso del diritto ma un legittimo agire dell’operatore economico, volto alla minimizzazione dei costi (anche fiscali); b) l’abuso può ravvisarsi solo ed esclusivamente quando il vantaggio in questione è contrario al sistema, cioè contrario allo “spirito”, alla ratio della norma che quel vantaggio prevede; c) l’esistenza di valide ragioni economiche ulteriori rispetto al perseguimento di un vantaggio fiscale è da sola sufficiente a “tranciare” il discorso sulla abusività o meno di un determinato comportamento; in altri termini, non è la semplice assenza delle valide ragioni economiche che può essere utilizzata per considerare sempre e comunque abusiva un’operazione a prescindere dalla sua contrarietà al sistema, ma è la loro presenza che può essere utilizzata per considerare sempre e comunque lecita un’operazione, a prescindere dalla sua contrarietà o meno al sistema stesso. d) la scelta contrattuale, di per sé, può non costituire pratica abusiva. Quest’ultima, infatti, può risultare da un abuso non delle forme ma della forma giuridica prescelta, abuso desumibile dall’esame del contenuto specifico del contratto adottato.

Pratica abusiva e autonomia contrattuale: un ulteriore contributo della Corte di Giustizia UE

COLLI VIGNARELLI, Andrea
2011-01-01

Abstract

Il presente lavoro analizza il contenuto della sentenza 22 dicembre 2010, causa C-103/09 – della Corte di Giustizia UE, mettendone in luce gli aspetti più rilevanti ai fini di una definizione di pratica abusiva “utilizzabile” a livello di ordinamento interno. In particolare si evidenzia che: a) il perseguimento di un trattamento fiscale vantaggioso, cioè la pianificazione fiscale, di per sé non è da considerare un abuso del diritto ma un legittimo agire dell’operatore economico, volto alla minimizzazione dei costi (anche fiscali); b) l’abuso può ravvisarsi solo ed esclusivamente quando il vantaggio in questione è contrario al sistema, cioè contrario allo “spirito”, alla ratio della norma che quel vantaggio prevede; c) l’esistenza di valide ragioni economiche ulteriori rispetto al perseguimento di un vantaggio fiscale è da sola sufficiente a “tranciare” il discorso sulla abusività o meno di un determinato comportamento; in altri termini, non è la semplice assenza delle valide ragioni economiche che può essere utilizzata per considerare sempre e comunque abusiva un’operazione a prescindere dalla sua contrarietà al sistema, ma è la loro presenza che può essere utilizzata per considerare sempre e comunque lecita un’operazione, a prescindere dalla sua contrarietà o meno al sistema stesso. d) la scelta contrattuale, di per sé, può non costituire pratica abusiva. Quest’ultima, infatti, può risultare da un abuso non delle forme ma della forma giuridica prescelta, abuso desumibile dall’esame del contenuto specifico del contratto adottato.
2011
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