La struttura dell’imposta sul valore aggiunto, istituita con DPR 26 ottobre 1972, risale ad un periodo in cui la new-economy non poteva essere prevedibile, risultando inadeguata a monitorare quelle operazioni che si esplicano totalmente attraverso canali elettronici. Il legislatore, con diversi dispositivi antielusivi, ha cercato di arginare i possibili arbitraggi Iva, rendendo spesso poco lineare il sistema impositivo. A tal proposito, il Consiglio dell’Unione europea, ha cercato di semplificare e razionalizzare la disciplina fiscale Iva applicata alle operazioni che si esplicano tramite commercio elettronico e nell’ambito del pacchetto IVA 2008 c.d. <<Vat package>>, ha emanato la Direttiva 2008/8/CE, recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs. n.18 dell’11 febbraio 2010, che nel rivedere i criteri di territorialità applicati alle prestazioni di servizio, ha applicato il regime speciale Iva, disciplinato dall’art. 74 quinquies D.P.R. n.633/72, oltre che agli operatori extracomunitari, come già previsto dalla disciplina previgente, anche ai soggetti comunitari, dal 2015. A chiarire le disposizioni concernenti il regime speciale è intervenuto il Regolamento del Consiglio europeo, n.282/2011 che, sostituendo il precedente Regolamento n.1777/2005, ha fornito dei criteri guida volti ad interpretare con più chiarezza il regime speciale, elencando le diverse tipologie di servizi forniti tramite mezzi elettronici, nonchè le operazioni incluse ed escluse di cui allegato II della Direttiva 2006/112/CE. In tale contesto, pertanto, ci siamo occupati di esaminare gli aspetti impositivi del nuovo regime speciale del commercio elettronico, attraverso un esame comparato della normativa in oggetto.

NUOVE APPLICAZIONI DEL REGIME SPECIALE NELL'E-COMMERCE

DE MARCO, Santa
2011-01-01

Abstract

La struttura dell’imposta sul valore aggiunto, istituita con DPR 26 ottobre 1972, risale ad un periodo in cui la new-economy non poteva essere prevedibile, risultando inadeguata a monitorare quelle operazioni che si esplicano totalmente attraverso canali elettronici. Il legislatore, con diversi dispositivi antielusivi, ha cercato di arginare i possibili arbitraggi Iva, rendendo spesso poco lineare il sistema impositivo. A tal proposito, il Consiglio dell’Unione europea, ha cercato di semplificare e razionalizzare la disciplina fiscale Iva applicata alle operazioni che si esplicano tramite commercio elettronico e nell’ambito del pacchetto IVA 2008 c.d. <>, ha emanato la Direttiva 2008/8/CE, recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs. n.18 dell’11 febbraio 2010, che nel rivedere i criteri di territorialità applicati alle prestazioni di servizio, ha applicato il regime speciale Iva, disciplinato dall’art. 74 quinquies D.P.R. n.633/72, oltre che agli operatori extracomunitari, come già previsto dalla disciplina previgente, anche ai soggetti comunitari, dal 2015. A chiarire le disposizioni concernenti il regime speciale è intervenuto il Regolamento del Consiglio europeo, n.282/2011 che, sostituendo il precedente Regolamento n.1777/2005, ha fornito dei criteri guida volti ad interpretare con più chiarezza il regime speciale, elencando le diverse tipologie di servizi forniti tramite mezzi elettronici, nonchè le operazioni incluse ed escluse di cui allegato II della Direttiva 2006/112/CE. In tale contesto, pertanto, ci siamo occupati di esaminare gli aspetti impositivi del nuovo regime speciale del commercio elettronico, attraverso un esame comparato della normativa in oggetto.
2011
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