Nonostante negli ultimi decenni abbia assunto sempre più consistenza la tendenza a rivedere quell’orientamento, a lungo imperante in dottrina, secondo il quale gran parte delle innovazioni normative che si registrano nella legislazione postclassica (in specie in materia matrimoniale o familiare) siano da ascrivere all’azione della Chiesa sull’Impero, si rinvengono ancora dei settori in cui l’influenza della religione cristiana sulle scelte di politica normativa è considerata un dato pressoché scontato. In quest’ottica, il presente contributo prende in esame le costituzioni che nel corso del IV sec. d.C. innovarono il quadro dei divieti matrimoniali derivanti da rapporti di parentela o affinità, in relazione precisamente a tre fattispecie: nozze tra affini in linea collaterale, con la neptis ex fratris e inter consobrinos. Dopo aver fatto il punto sull’eredità dell’esperienza classica a proposito delle nuptiae nefariae et incestae, si cerca di mettere in chiaro la posizione assunta dalla Chiesa in quest’ambito, come ricavabile dall’analisi complessiva delle testimonianze contenute nelle Sacre Scritture, nelle opere dei Padri della Chiesa e nella normativa ecclesiastica, alla luce delle quali viene poi commentata la corrispondente disciplina normativa introdotta nel IV sec. d.C. (C.Th. 3.12.1, 3.12.2, C.I. 5.5.5 e C.Th. 3.12.3). Dal reciproco raffronto emerge come, in subiecta materia, le condizioni che la dottrina più attenta ha individuato per poter supporre fondatamente la derivazione della religione cristiana dalle norme imperiali – la corrispondenza nei contenuti, l’anteriorità della disciplina cristiana rispetto a quella legislativa, l’esclusione di altri moventi e l’identificazione dell’effettivo canale di relazione – o non ricorrono affatto o ricorrono solo in parte, con la conseguenza che i provvedimenti imperiali esaminati possono essere considerati alla stregua di “misure cristiane” non tanto perché concretamente influenzati dalla Chiesa, quanto piuttosto perché lato sensu non contrari allo spirito della nova religio.

Vincoli parentali e divieti matrimoniali: le innovazioni della legislazione del IV sec. d.C. alla luce del pensiero cristiano

CUSMA' PICCIONE, Alessandro
2012-01-01

Abstract

Nonostante negli ultimi decenni abbia assunto sempre più consistenza la tendenza a rivedere quell’orientamento, a lungo imperante in dottrina, secondo il quale gran parte delle innovazioni normative che si registrano nella legislazione postclassica (in specie in materia matrimoniale o familiare) siano da ascrivere all’azione della Chiesa sull’Impero, si rinvengono ancora dei settori in cui l’influenza della religione cristiana sulle scelte di politica normativa è considerata un dato pressoché scontato. In quest’ottica, il presente contributo prende in esame le costituzioni che nel corso del IV sec. d.C. innovarono il quadro dei divieti matrimoniali derivanti da rapporti di parentela o affinità, in relazione precisamente a tre fattispecie: nozze tra affini in linea collaterale, con la neptis ex fratris e inter consobrinos. Dopo aver fatto il punto sull’eredità dell’esperienza classica a proposito delle nuptiae nefariae et incestae, si cerca di mettere in chiaro la posizione assunta dalla Chiesa in quest’ambito, come ricavabile dall’analisi complessiva delle testimonianze contenute nelle Sacre Scritture, nelle opere dei Padri della Chiesa e nella normativa ecclesiastica, alla luce delle quali viene poi commentata la corrispondente disciplina normativa introdotta nel IV sec. d.C. (C.Th. 3.12.1, 3.12.2, C.I. 5.5.5 e C.Th. 3.12.3). Dal reciproco raffronto emerge come, in subiecta materia, le condizioni che la dottrina più attenta ha individuato per poter supporre fondatamente la derivazione della religione cristiana dalle norme imperiali – la corrispondenza nei contenuti, l’anteriorità della disciplina cristiana rispetto a quella legislativa, l’esclusione di altri moventi e l’identificazione dell’effettivo canale di relazione – o non ricorrono affatto o ricorrono solo in parte, con la conseguenza che i provvedimenti imperiali esaminati possono essere considerati alla stregua di “misure cristiane” non tanto perché concretamente influenzati dalla Chiesa, quanto piuttosto perché lato sensu non contrari allo spirito della nova religio.
2012
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