L’A. evidenzia come la riforma del lavoro pubblico (d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150), in linea con la norma di apertura della legge delega n. 15/2009, realizza, in materia di sanzioni disciplinari, un modello normativo in cui carattere primario è attribuito alla legge ed il ruolo dell’autonomia collettiva risulta depotenziato. La novità ha un risvolto pratico notevole, costituito dal riconoscimento, per legge, della possibilità di licenziare, anche in tronco, per motivi disciplinari. In particolare, nello scritto si sottolinea come la questione in ordine alle cause giustificative oggi non riguarda più l’individuazione delle nozioni di giusta causa e giustificato motivo né la vincolatività della tipizzazione, come accadeva in passato quando le norme pattizie utilizzavano formule ampie ed omnicomprensive, assimilabili, dal punto di vista sostanziale, alle nozioni legali di giusta causa e giustificato motivo; problemi oggi non sorgono perché nel settore pubblico la tipizzazione proviene ormai dalla legge. Non solo la tipizzazione, ma anche la tassatività dell’elencazione: la contrattazione collettiva potrà prevedere nuove ipotesi, anch’esse tassative, in quanto è lo stesso legislatore ad autorizzare l’intervento, conformemente ai principi di cui all’art. 1, legge n. 15/2009 (art. 55-quater). Emerge dunque – conclude l’A. – una nuova tecnica legislativa che non si avvale più di concetti generali e indeterminati, ma di norme dettagliate e puntuali che individuano le singole fattispecie di licenziamento disciplinare, valorizzando la funzione di deterrence nel quadro delle più innovative logiche sanzionatorie che aprono al diritto del lavoro nella P.A. criteri in grado di garantire il duplice obiettivo di sanzionare l’autore dell’illecito disciplinare e dissuadere dalla ripetizione di condotte illegittime; e ciò a garanzia dell’efficienza e del buon andamento della P.A.

Profili di innovazione nella disciplina delle sanzioni disciplinari

FERLUGA, Loredana
2012-01-01

Abstract

L’A. evidenzia come la riforma del lavoro pubblico (d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150), in linea con la norma di apertura della legge delega n. 15/2009, realizza, in materia di sanzioni disciplinari, un modello normativo in cui carattere primario è attribuito alla legge ed il ruolo dell’autonomia collettiva risulta depotenziato. La novità ha un risvolto pratico notevole, costituito dal riconoscimento, per legge, della possibilità di licenziare, anche in tronco, per motivi disciplinari. In particolare, nello scritto si sottolinea come la questione in ordine alle cause giustificative oggi non riguarda più l’individuazione delle nozioni di giusta causa e giustificato motivo né la vincolatività della tipizzazione, come accadeva in passato quando le norme pattizie utilizzavano formule ampie ed omnicomprensive, assimilabili, dal punto di vista sostanziale, alle nozioni legali di giusta causa e giustificato motivo; problemi oggi non sorgono perché nel settore pubblico la tipizzazione proviene ormai dalla legge. Non solo la tipizzazione, ma anche la tassatività dell’elencazione: la contrattazione collettiva potrà prevedere nuove ipotesi, anch’esse tassative, in quanto è lo stesso legislatore ad autorizzare l’intervento, conformemente ai principi di cui all’art. 1, legge n. 15/2009 (art. 55-quater). Emerge dunque – conclude l’A. – una nuova tecnica legislativa che non si avvale più di concetti generali e indeterminati, ma di norme dettagliate e puntuali che individuano le singole fattispecie di licenziamento disciplinare, valorizzando la funzione di deterrence nel quadro delle più innovative logiche sanzionatorie che aprono al diritto del lavoro nella P.A. criteri in grado di garantire il duplice obiettivo di sanzionare l’autore dell’illecito disciplinare e dissuadere dalla ripetizione di condotte illegittime; e ciò a garanzia dell’efficienza e del buon andamento della P.A.
2012
8814173680
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