Se la presentazione può giovare alla buona accoglienza di un libro, questo non vuole perdere l’opportunità di un primo approccio con i lettori. Ai quali già il titolo – composto di due sostantivi, accompagnati ognuno da un aggettivo - impone una analisi di linguaggio, per la cui chiave di lettura si ha il dovere di fornire qualche spiegazione. I sostantivi “viaggio” e “vacanza”, in sé presi, non ci dicono nulla di più dei significati loro propri, che designano rispettivamente: il fenomeno locomotorio di chi si sposta da un luogo a un altro, (più o meno distanti) con un mezzo di trasporto; il periodo di riposo o di svago, più o meno prolungato, di chi si allontana temporaneamente dalle sue consuete occupazioni. Ma anche se i due termini vengono considerati nella loro correlazione, non si va oltre il nesso strumentale fra il mezzo (viaggio) e il fine (vacanza), ferma tuttavia restando l’autonomia delle due vicende. E’ l’aggettivo “turistico” il dato qualificante: esso, legando il viaggio alla vacanza (comprensiva di alloggio e altri servizi) in un vincolo di mutua interdipendenza, fonde la molteplicità delle parti nella unità del tutto, così da dar luogo a una fattispecie contrattuale a se stante, che è complessa quanto all’oggetto e tipica quanto alla causa. L’oggetto consiste nel “pacchetto turistico”, comprendente il trasporto, l’alloggio e altri servizi (come itinerari, visite guidate, escursioni organizzate) che il tour operator offre in vendita, per un prezzo forfetario, come opus al quale egli – coordinando le prestazioni dei singoli fornitori di cui si avvale - si impegna in proprio verso l’utente; la causa consiste nella finalità turistica (o “scopo di piacere”) che connota la funzione economico - sociale del contratto e ne identifica la tipicità negoziale. Causa, quindi, che va ravvisata non atomisticamente nella somma delle singole prestazioni, ma unitariamente nel risultato della vacanza quale è stata contrattata, ossia in conformità all’opus promesso dall’organizzatore e atteso dal consumatore. E’ questo il traguardo raggiunto a seguito di una serie di fonti normative – di diritto internazionale, comunitario, interno - che si sono succedute dal 1970 al 2005 (riportate in appendice) e oggetto di una intensa elaborazione dottrinale e giurisprudenziale di cui non si è mancato di segnalare le tappe più significative. Il tutto sul filo di una ricostruzione che muove “Dal viaggio alla vacanza” (cap. I), passa per la “Vacanza contrattata” (cap. II) e si sofferma sulla “Vacanza come servizio turistico” (cap. III), per concludersi con l’eventuale esito infausto della “vacanza”. Parlare di “Vacanza rovinata” (cap. IV), secondo l’espressione ormai in uso nel diritto vivente, rende bene l’idea di un progetto fallito: qual è appunto la mancata realizzazione del risultato promesso dall’organizzatore di viaggio a causa dell’inadempimento o inesatto adempimento di taluna delle prestazioni caratterizzanti il pacchetto turistico. Di qui la questione concernente il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, cagionato al deluso contraente dalla disfunzione della finalità turistica e, quindi, della causa del contratto. Si può dire che questa seconda parte del lavoro sta alla prima come la malattia sta allo stato di salute: la monografia, infatti, è stata concepita e costruita pensando al contratto di viaggio prima nella sua fisiologia e poi nella sua patologia.

VIAGGIO TURISTICO E VACANZA ROVINATA

COCUCCIO, MARIAFRANCESCA
2010-01-01

Abstract

Se la presentazione può giovare alla buona accoglienza di un libro, questo non vuole perdere l’opportunità di un primo approccio con i lettori. Ai quali già il titolo – composto di due sostantivi, accompagnati ognuno da un aggettivo - impone una analisi di linguaggio, per la cui chiave di lettura si ha il dovere di fornire qualche spiegazione. I sostantivi “viaggio” e “vacanza”, in sé presi, non ci dicono nulla di più dei significati loro propri, che designano rispettivamente: il fenomeno locomotorio di chi si sposta da un luogo a un altro, (più o meno distanti) con un mezzo di trasporto; il periodo di riposo o di svago, più o meno prolungato, di chi si allontana temporaneamente dalle sue consuete occupazioni. Ma anche se i due termini vengono considerati nella loro correlazione, non si va oltre il nesso strumentale fra il mezzo (viaggio) e il fine (vacanza), ferma tuttavia restando l’autonomia delle due vicende. E’ l’aggettivo “turistico” il dato qualificante: esso, legando il viaggio alla vacanza (comprensiva di alloggio e altri servizi) in un vincolo di mutua interdipendenza, fonde la molteplicità delle parti nella unità del tutto, così da dar luogo a una fattispecie contrattuale a se stante, che è complessa quanto all’oggetto e tipica quanto alla causa. L’oggetto consiste nel “pacchetto turistico”, comprendente il trasporto, l’alloggio e altri servizi (come itinerari, visite guidate, escursioni organizzate) che il tour operator offre in vendita, per un prezzo forfetario, come opus al quale egli – coordinando le prestazioni dei singoli fornitori di cui si avvale - si impegna in proprio verso l’utente; la causa consiste nella finalità turistica (o “scopo di piacere”) che connota la funzione economico - sociale del contratto e ne identifica la tipicità negoziale. Causa, quindi, che va ravvisata non atomisticamente nella somma delle singole prestazioni, ma unitariamente nel risultato della vacanza quale è stata contrattata, ossia in conformità all’opus promesso dall’organizzatore e atteso dal consumatore. E’ questo il traguardo raggiunto a seguito di una serie di fonti normative – di diritto internazionale, comunitario, interno - che si sono succedute dal 1970 al 2005 (riportate in appendice) e oggetto di una intensa elaborazione dottrinale e giurisprudenziale di cui non si è mancato di segnalare le tappe più significative. Il tutto sul filo di una ricostruzione che muove “Dal viaggio alla vacanza” (cap. I), passa per la “Vacanza contrattata” (cap. II) e si sofferma sulla “Vacanza come servizio turistico” (cap. III), per concludersi con l’eventuale esito infausto della “vacanza”. Parlare di “Vacanza rovinata” (cap. IV), secondo l’espressione ormai in uso nel diritto vivente, rende bene l’idea di un progetto fallito: qual è appunto la mancata realizzazione del risultato promesso dall’organizzatore di viaggio a causa dell’inadempimento o inesatto adempimento di taluna delle prestazioni caratterizzanti il pacchetto turistico. Di qui la questione concernente il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, cagionato al deluso contraente dalla disfunzione della finalità turistica e, quindi, della causa del contratto. Si può dire che questa seconda parte del lavoro sta alla prima come la malattia sta allo stato di salute: la monografia, infatti, è stata concepita e costruita pensando al contratto di viaggio prima nella sua fisiologia e poi nella sua patologia.
2010
DIPARTIMENTO DI DIRITTO DELL'ECONOMIA E DELL'IMPRESA
8814155534
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/2500835
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