L’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell’art. 14 del d. lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo), è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi, salvo il diritto di rivalersi nei confronti di questi ultimi.

RESPONSABILITA' DEL VENDITORE DI PACCHETTO TURISTICO PER INFORTUNIO DEL TURISTA DURANTE UN'ESCURSIONE

COCUCCIO, MARIAFRANCESCA
2010-01-01

Abstract

L’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell’art. 14 del d. lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo), è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi, salvo il diritto di rivalersi nei confronti di questi ultimi.
2010
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/2500844
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact