Per la risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, pur in mancanza di un termine essenziale, la gravità dell’inadempimento di una parte – avuto riguardo sia all’entità oggettiva di esso, sia al protrarsi dei suoi effetti, sia alla natura e alla finalità del rapporto, sia all’economia complessiva della convenzione, sia all’interesse che l’altra parte intende realizzare - può essere accertata in relazione alla mancata consegna del bene in tempo utile per la sua utilizzazione economica, tenuto conto della funzione economico – sociale del contratto (fattispecie relativa ad un contratto d’affitto di albergo ad apertura stagionale). Il ricorso alle nozioni di comune esperienza ex art. 115, secondo comma, cod. proc. civ., attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito e, pertanto, l’esercizio sia positivo che negativo del potere di fare ricorso al notorio non è sindacabile in sede di legittimità ed egli non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, essendo invece censurabile l’assunzione, a base della decisione, di una inesatta nozione del “notorio, che va inteso quale fatto generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona (cd. notorietà locale) o in un particolare settore di attività o di affari da una collettività di persone di media cultura .

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO IN RELAZIONE ALLA DURATA DELLA STAGIONE TURISTICA

COCUCCIO, MARIAFRANCESCA
2004-01-01

Abstract

Per la risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, pur in mancanza di un termine essenziale, la gravità dell’inadempimento di una parte – avuto riguardo sia all’entità oggettiva di esso, sia al protrarsi dei suoi effetti, sia alla natura e alla finalità del rapporto, sia all’economia complessiva della convenzione, sia all’interesse che l’altra parte intende realizzare - può essere accertata in relazione alla mancata consegna del bene in tempo utile per la sua utilizzazione economica, tenuto conto della funzione economico – sociale del contratto (fattispecie relativa ad un contratto d’affitto di albergo ad apertura stagionale). Il ricorso alle nozioni di comune esperienza ex art. 115, secondo comma, cod. proc. civ., attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito e, pertanto, l’esercizio sia positivo che negativo del potere di fare ricorso al notorio non è sindacabile in sede di legittimità ed egli non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, essendo invece censurabile l’assunzione, a base della decisione, di una inesatta nozione del “notorio, che va inteso quale fatto generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona (cd. notorietà locale) o in un particolare settore di attività o di affari da una collettività di persone di media cultura .
2004
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/2500853
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