Tralasciando di esaminare gli aspetti ricostruttivi e procedimentali della tassazione per trasparenza delle società di capitali, con il presente contributo, si intende esaminare alcune applicazioni del regime di trasparenza fiscale a particolari fattispecie. Segnatamente, l’art. 2 (dai commi da 36 quinquies a duodevicies) del D.L. n.138/2011 , mediante la leva fiscale ha voluto ostacolare che vengano concessi in godimento ai soci i beni acquistati dalla società, senza di fatto poterli utilizzare nel ciclo produttivo dell’impresa e naturalmente senza che i soci abbiano partecipato, neppure parzialmente, all’acquisto e al mantenimento dei predetti beni. Questa disposizione, ulteriormente chiarita dalla circolare dell’Agenzia delle entrate del 15 giugno 2012, n.24/E, ha previsto che i costi sopportati dalla società per l’acquisto di beni concessi, successivamente, in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore per un ammontare inferiore a quello di mercato, non siano deducibili dal reddito d’impresa e, inoltre, che il differenziale intercorrente tra il corrispettivo annuo ed il valore di mercato contribuisca a formare il reddito del socio includendolo nella fattispecie dei redditi diversi. Altre considerazioni si effettuano in relazione alla L. 22 dicembre 2011, n.214 che, all’art. 1 come finalità premiale per i contribuenti che privilegiano il finanziamento delle imprese con il capitale proprio in luogo del capitale di terzi, ha contemplato una misura incentivante per la crescita economica qualificata come ACE (Allowance for Corporate Equity).

NUOVE APPLICAZIONI DEL REGIME DI TRASPARENZA FISCALE

DE MARCO, Santa
2013-01-01

Abstract

Tralasciando di esaminare gli aspetti ricostruttivi e procedimentali della tassazione per trasparenza delle società di capitali, con il presente contributo, si intende esaminare alcune applicazioni del regime di trasparenza fiscale a particolari fattispecie. Segnatamente, l’art. 2 (dai commi da 36 quinquies a duodevicies) del D.L. n.138/2011 , mediante la leva fiscale ha voluto ostacolare che vengano concessi in godimento ai soci i beni acquistati dalla società, senza di fatto poterli utilizzare nel ciclo produttivo dell’impresa e naturalmente senza che i soci abbiano partecipato, neppure parzialmente, all’acquisto e al mantenimento dei predetti beni. Questa disposizione, ulteriormente chiarita dalla circolare dell’Agenzia delle entrate del 15 giugno 2012, n.24/E, ha previsto che i costi sopportati dalla società per l’acquisto di beni concessi, successivamente, in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore per un ammontare inferiore a quello di mercato, non siano deducibili dal reddito d’impresa e, inoltre, che il differenziale intercorrente tra il corrispettivo annuo ed il valore di mercato contribuisca a formare il reddito del socio includendolo nella fattispecie dei redditi diversi. Altre considerazioni si effettuano in relazione alla L. 22 dicembre 2011, n.214 che, all’art. 1 come finalità premiale per i contribuenti che privilegiano il finanziamento delle imprese con il capitale proprio in luogo del capitale di terzi, ha contemplato una misura incentivante per la crescita economica qualificata come ACE (Allowance for Corporate Equity).
2013
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