Per valutare le dichiarazioni del testimone il giudice può disporre ai sensi dell'art. 196, comma 2, c.p.p., accertamenti sull'idoneità mentale sia pur "con i mezzi consentiti dalla legge" e dunque nel rispetto dei limiti dettati dall'art. 220, comma 2, c.p.p.. La sentenza della Suprema Corte sembra invece escludere la sussistenza di tali limiti nel caso del teste minorenne, poiché ritiene "proficuo" il ricorso all'indagine peritale anche in assenza di patologie mentali.

L'indagine psicologica del teste minorenne

RIZZO, Corrado
2013-01-01

Abstract

Per valutare le dichiarazioni del testimone il giudice può disporre ai sensi dell'art. 196, comma 2, c.p.p., accertamenti sull'idoneità mentale sia pur "con i mezzi consentiti dalla legge" e dunque nel rispetto dei limiti dettati dall'art. 220, comma 2, c.p.p.. La sentenza della Suprema Corte sembra invece escludere la sussistenza di tali limiti nel caso del teste minorenne, poiché ritiene "proficuo" il ricorso all'indagine peritale anche in assenza di patologie mentali.
2013
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/2669770
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact