Per tutelare la personalità del minore in sede di esame testimoniale, il giudice può disporre – ai sensi dell’art. 498, comma 4-bis, c.p.p. – l’applicazione delle modalità particolari dettate dall’art. 398,comma5-bis,c.p.p.LasupremaCortesottolineacheilrichiamoaquest’ultimanormaconcerne esclusivamente le peculiari forme di assunzione dell’atto, ma non anche i reati di tipo sessuale elencati dalla stessa.

Le modalità di "audizione protetta" del minore.

RIZZO, Corrado
2014-01-01

Abstract

Per tutelare la personalità del minore in sede di esame testimoniale, il giudice può disporre – ai sensi dell’art. 498, comma 4-bis, c.p.p. – l’applicazione delle modalità particolari dettate dall’art. 398,comma5-bis,c.p.p.LasupremaCortesottolineacheilrichiamoaquest’ultimanormaconcerne esclusivamente le peculiari forme di assunzione dell’atto, ma non anche i reati di tipo sessuale elencati dalla stessa.
2014
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