L’intervento delle autonomie locali, e segnatamente delle Regioni può offrire sostegno alle politiche nazionali volte a contrastare la violenza domestica ed in particolare la violenza contro le donne, anche in attuazione degli obblighi internazionali v. la Convenzione di Instanbul ratificata ed eseguita dalla l. n. 77 del 2013 primo strumento regionale vincolante in Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata dal Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011 in ambito internazionale ed europeo e sottoscritta in Italia il 27 settembre del 2012. L’art. 3 della Convenzione definisce in modo ampio la violenza comprendendo: «uno o più atti gravi ovvero non episodici di violenza fisica sessuale o psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o da persone legate attualmente o in passato da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima». A seguito della ratifica, il Governo italiano ha approvato, tra gli altri provvedimenti, il d. l. n. 93 del 2013, convertito dalla legge n. 119 del 2013. La legge ora citata mette in luce la necessità di una collaborazione costante di tutte le Istituzioni. Con riferimento alla sicurezza-safety, di particolare attualità si presenta il tema della violenza domestica, che come è noto ha assunto dimensioni preoccupanti anche nel nostro Paese, sino a sfociare nel fenomeno del c.d. femminicidio. A questo proposito, naturalmente appare fondamentale il ruolo di prevenzione e repressione dei reati spettante allo Stato, ma non può escludersi un coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali. Gli ambiti maggiormente toccati dalle leggi regionali, sono, infatti, quelli dei «servizi alla persona e alla comunità», con punte di originalità che in qualche caso sono state riprese dalla legislazione statale, come ad esempio è accaduto per il Garante dell’infanzia. Si esamina la giurisprudenza costituzionale sui criteri di delimitazione delle competenze tra Stato e Regioni e si evince che nel settore della sicurezza-safety, attratto dalla materia delle politiche sociali di competenza residuale regionale, possono ascriversi una serie di ambiti «confinanti» con quelli del diritto penale e della procedura penale, come quelli relativi alla tutela delle vittime dei reati. Si tratta di interventi legislativi a favore dei soggetti deboli, il cui fondamento ultimo si rinviene negli artt. 2 e 3 Cost. Appare fondamentale il ruolo di prevenzione e repressione dei reati spettante allo Stato, ma non può escludersi un coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali. Si evidenzia che la legge nazionale riconosce il ruolo già svolto dalle Regioni e dagli enti locali nel sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sollecitando al tempo stesso il rafforzamento della collaborazione tra i diversi livelli di governo su questo fronte. Inoltre, è evidente che la promozione in tutto il territorio nazionale di azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica non può che avvenire attraverso una strategia che, affrontando il problema della violenza domestica anche come problema culturale, coinvolga i diversi livelli di governo. Come è noto, l’autonomia degli enti locali è perciò collegata alla primazia della persona ed alla elevazione della dignità umana a «punto archimedico dell’ordinamento». Sono, infine, esaminate le leggi regionali sulla violenza domestica approvate dalle singole Regioni e le modalità con cui gli enti territoriali si siano attivati per la tutela delle donne vittime di violenza, dal momento che l’istituzione attraverso leggi regionali di «centri antiviolenza», «centri per donne in difficoltà», «case rifugio e delle donne» etc. risale agli anni ’90 del secolo scorso.

Le autonomie e i "soggetti deboli": Regioni ed Enti locali dinanzi alla violenza domestica

QUATTROCCHI, Maria Letteria
2015-01-01

Abstract

L’intervento delle autonomie locali, e segnatamente delle Regioni può offrire sostegno alle politiche nazionali volte a contrastare la violenza domestica ed in particolare la violenza contro le donne, anche in attuazione degli obblighi internazionali v. la Convenzione di Instanbul ratificata ed eseguita dalla l. n. 77 del 2013 primo strumento regionale vincolante in Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata dal Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011 in ambito internazionale ed europeo e sottoscritta in Italia il 27 settembre del 2012. L’art. 3 della Convenzione definisce in modo ampio la violenza comprendendo: «uno o più atti gravi ovvero non episodici di violenza fisica sessuale o psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o da persone legate attualmente o in passato da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima». A seguito della ratifica, il Governo italiano ha approvato, tra gli altri provvedimenti, il d. l. n. 93 del 2013, convertito dalla legge n. 119 del 2013. La legge ora citata mette in luce la necessità di una collaborazione costante di tutte le Istituzioni. Con riferimento alla sicurezza-safety, di particolare attualità si presenta il tema della violenza domestica, che come è noto ha assunto dimensioni preoccupanti anche nel nostro Paese, sino a sfociare nel fenomeno del c.d. femminicidio. A questo proposito, naturalmente appare fondamentale il ruolo di prevenzione e repressione dei reati spettante allo Stato, ma non può escludersi un coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali. Gli ambiti maggiormente toccati dalle leggi regionali, sono, infatti, quelli dei «servizi alla persona e alla comunità», con punte di originalità che in qualche caso sono state riprese dalla legislazione statale, come ad esempio è accaduto per il Garante dell’infanzia. Si esamina la giurisprudenza costituzionale sui criteri di delimitazione delle competenze tra Stato e Regioni e si evince che nel settore della sicurezza-safety, attratto dalla materia delle politiche sociali di competenza residuale regionale, possono ascriversi una serie di ambiti «confinanti» con quelli del diritto penale e della procedura penale, come quelli relativi alla tutela delle vittime dei reati. Si tratta di interventi legislativi a favore dei soggetti deboli, il cui fondamento ultimo si rinviene negli artt. 2 e 3 Cost. Appare fondamentale il ruolo di prevenzione e repressione dei reati spettante allo Stato, ma non può escludersi un coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali. Si evidenzia che la legge nazionale riconosce il ruolo già svolto dalle Regioni e dagli enti locali nel sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sollecitando al tempo stesso il rafforzamento della collaborazione tra i diversi livelli di governo su questo fronte. Inoltre, è evidente che la promozione in tutto il territorio nazionale di azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica non può che avvenire attraverso una strategia che, affrontando il problema della violenza domestica anche come problema culturale, coinvolga i diversi livelli di governo. Come è noto, l’autonomia degli enti locali è perciò collegata alla primazia della persona ed alla elevazione della dignità umana a «punto archimedico dell’ordinamento». Sono, infine, esaminate le leggi regionali sulla violenza domestica approvate dalle singole Regioni e le modalità con cui gli enti territoriali si siano attivati per la tutela delle donne vittime di violenza, dal momento che l’istituzione attraverso leggi regionali di «centri antiviolenza», «centri per donne in difficoltà», «case rifugio e delle donne» etc. risale agli anni ’90 del secolo scorso.
2015
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/3038775
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