Il tema degli effetti giuridici da riconnettere ai contratti di maternità surrogata all’interno degli ordinamenti d’origine dei genitori intenzionali prende rilievo nell’agenda politica internazionale degli Stati, nei lavori della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato e nel panorama degli studi internazionalprivatistici. A causa dello spostamento all’estero di coloro che intendono accedere a questa tecnica, si è paventato il rischio di un vero e proprio “turismo procreativo”, che non solo solleva delicati interrogativi giuridici ed etici, in special modo nelle ipotesi di maternità surrogata commerciale, ma che determina una situazione di incertezza sullo status giuridico da riconoscere al minore. In Italia è intervenuta la Corte di Cassazione, che, nel pronunciarsi per la prima volta su un caso di maternità surrogata transnazionale, ha negato effetti al certificato di nascita straniero attestante il rapporto di filiazione tra la coppia d’intenzione ed il neonato per contrarietà all’ordine pubblico internazionale. Di senso opposto, la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Paradiso e Campanelli c. Italia, che ha accertato una violazione dell’art. 8 della CEDU a seguito della decisione dei giudici di merito italiani di allontanare il neonato dalla coppia d’intenzione. Dopo una rilettura internazionalprivatistica della sentenza della Corte di Cassazione italiana, proveremo ad enucleare alcune ragioni che, anche alla luce della giurisprudenza europea, militano a favore di un tempestivo inquadramento giuridico della maternità surrogata transnazionale, rilevando da subito che, a nostro avviso, le due sentenze si contraddicono solo apparentemente. Entrambe sono, in effetti, accomunate dalla volontà di realizzare un giusto bilanciamento tra l’interesse pubblico al rispetto delle leggi vigenti (le discipline italiane della procreazione medicalmente assistita, dell’adozione e della filiazione) e l’interesse del minore a non subire discriminazioni nel godimento di diritti fondamentali, quali il diritto all’identità personale, il diritto di acquisire una nazionalità, il diritto ad una vita familiare, solo perché generato grazie a surrogazione di maternità. Risulterà evidente come l’elemento dirimente nella soluzione di questi casi è, in maniera larvata o manifesta, il significato in concreto attribuito al c.d. interesse superiore del minore.

Maternità surrogata e interesse superiore del minore: una lettura internazionalprivatistica su un difficile puzzle da ricomporre

DISTEFANO, Marcella
2015-01-01

Abstract

Il tema degli effetti giuridici da riconnettere ai contratti di maternità surrogata all’interno degli ordinamenti d’origine dei genitori intenzionali prende rilievo nell’agenda politica internazionale degli Stati, nei lavori della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato e nel panorama degli studi internazionalprivatistici. A causa dello spostamento all’estero di coloro che intendono accedere a questa tecnica, si è paventato il rischio di un vero e proprio “turismo procreativo”, che non solo solleva delicati interrogativi giuridici ed etici, in special modo nelle ipotesi di maternità surrogata commerciale, ma che determina una situazione di incertezza sullo status giuridico da riconoscere al minore. In Italia è intervenuta la Corte di Cassazione, che, nel pronunciarsi per la prima volta su un caso di maternità surrogata transnazionale, ha negato effetti al certificato di nascita straniero attestante il rapporto di filiazione tra la coppia d’intenzione ed il neonato per contrarietà all’ordine pubblico internazionale. Di senso opposto, la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Paradiso e Campanelli c. Italia, che ha accertato una violazione dell’art. 8 della CEDU a seguito della decisione dei giudici di merito italiani di allontanare il neonato dalla coppia d’intenzione. Dopo una rilettura internazionalprivatistica della sentenza della Corte di Cassazione italiana, proveremo ad enucleare alcune ragioni che, anche alla luce della giurisprudenza europea, militano a favore di un tempestivo inquadramento giuridico della maternità surrogata transnazionale, rilevando da subito che, a nostro avviso, le due sentenze si contraddicono solo apparentemente. Entrambe sono, in effetti, accomunate dalla volontà di realizzare un giusto bilanciamento tra l’interesse pubblico al rispetto delle leggi vigenti (le discipline italiane della procreazione medicalmente assistita, dell’adozione e della filiazione) e l’interesse del minore a non subire discriminazioni nel godimento di diritti fondamentali, quali il diritto all’identità personale, il diritto di acquisire una nazionalità, il diritto ad una vita familiare, solo perché generato grazie a surrogazione di maternità. Risulterà evidente come l’elemento dirimente nella soluzione di questi casi è, in maniera larvata o manifesta, il significato in concreto attribuito al c.d. interesse superiore del minore.
2015
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