La dilagante espansione dello sviluppo biotecnologico in materia di procreazione medicalmente assistita ha reso sempre più urgente e pressante la domanda di giustizia avanzata negli ultimi anni da parte di una moltitudine crescente di soggetti. Peccato che a richieste tanto tragicamente, quanto quasi quotidianamente, avanzate dalle persone la politica non ha saputo, o forse voluto, approntare adeguate soluzioni, non rispondendo quando avrebbe dovuto ovvero rispondendo come non avrebbe dovuto. È stato dunque alle pronunzie dei giudici, ed al dialogo che tra di loro hanno sapu-to intessere, che è spettata l’ardua incombenza di fornire dei correttivi ad un quadro d’insieme così gravemente compromesso da un incauto legislatore. Oltre una particolare sensibilità alle istanze ad ogni piè sospinto dolorosamente avanzate dalle parti volta per volta in causa – si pensi, sopra tutti, al malcelato disagio talora trapelato innanzi a soluzioni normative reputate eccessivamente rigorose e vessatorie (quando non, testualmente, «inumane») – il dialogo tra giurisprudenze diverse ha nello specifico esibito una non secondaria consapevolezza delle molteplici suggestioni rispettivamente provenienti dalla comunità medico-scientifica, dalla dottrina specializzata ovvero dagli stessi atti parlamentari prodromici alla disposizione volta per volta indubbiata (e puntualmente richiamati per chiarirne il senso ovvero lo “spirito”, in ossequio all’insegnamento tradizionalmente proveniente dalla dottrina nordamericana dell’original intent). Ai fini della tessitura di un più proficuo dialogo intergiurisprudenziale sopra la materia de qua, ad ogni modo, decisivo è apparso – com’era, d’altro canto, lecito attendersi – il richiamo da parte dei giudici al diritto vivente statale e sopranazionale (ed ai peculiari intrecci che, tra di essi, naturalmente si intrattengono): assai ingenuo (quando non utopistico) sarebbe, del resto, non considerare parte integrante del diritto vivente, per così dire, domestico le indicazioni espresse sul campo della vita nascente dalle corti sopranazionali, in generale, e dal giudice EDU nello specifico (at-traverso il cui richiamo, solo, potrà dirsi correttamente instaurato ed in buona salute un dialogo effettivamente intergiurisprudenziale in materia di diritti tanto delicati). Una volta rispettata la “so-stanza” della giurisprudenza convenzionale e previamente verificata la compatibilità della norma EDU con l’intera Costituzione, il problema che si è, casomai, posto ha nello specifico riguardato, per un verso, l’an dell’effettività nell’ordinamento interno di un decisum europeo rivolto ad uno Stato membro diverso dall’Italia; e, per un altro, il quomodo dell’eventuale recepimento interno del principio EDU così stillato dalla giurisprudenza. Ad una prima superficiale impressione, quella attuale sembrerebbe assomigliare più ad una lunga e preparatoria fase di transizione che non ad un compiuto ed integro dialogo in tema di inizio-vita (almeno nel senso più canonico del termine). Ciò che difatti pare già essere ad oggi riconosci-bile e consolidato tra tutti i Tribunali coinvolti, difatti, è un comune background giuridico-culturale sul quale sfondo potrà non difficilmente ambientarsi la futura dialettica (e di cui la cre-scente messe di pronunzie in materia non fa che rendere ad ogni piè sospinto testimonianza). Taluni assodati punti – in un orizzonte ancora complessivamente mobile e dagli incerti esiti – possono, in conclusione, già essere fissati: e, cioè, il riferimento alla protezione della “vita privata e familiare” in luogo del più impegnativo rinvio a quella “umana”; l’inevitabile richiamo al fattore “tempo” (dominante sull’intera scena nella quale tutte le parti coinvolte sono chiamate ad interagire); la centralità del consenso nel complessivo agone della vita nascente – intorno alla quale giurisprudenza sopranazionale ed interna sono parse naturalmente convergere – non solo nella prospettiva individuale (e di coppia) ma, pure, nella sua dimensione sociale.

Il consenso quale epicentro del dialogo intergiurisprudenziale in tema di vita nascente

AGOSTA, STEFANO
2015-01-01

Abstract

La dilagante espansione dello sviluppo biotecnologico in materia di procreazione medicalmente assistita ha reso sempre più urgente e pressante la domanda di giustizia avanzata negli ultimi anni da parte di una moltitudine crescente di soggetti. Peccato che a richieste tanto tragicamente, quanto quasi quotidianamente, avanzate dalle persone la politica non ha saputo, o forse voluto, approntare adeguate soluzioni, non rispondendo quando avrebbe dovuto ovvero rispondendo come non avrebbe dovuto. È stato dunque alle pronunzie dei giudici, ed al dialogo che tra di loro hanno sapu-to intessere, che è spettata l’ardua incombenza di fornire dei correttivi ad un quadro d’insieme così gravemente compromesso da un incauto legislatore. Oltre una particolare sensibilità alle istanze ad ogni piè sospinto dolorosamente avanzate dalle parti volta per volta in causa – si pensi, sopra tutti, al malcelato disagio talora trapelato innanzi a soluzioni normative reputate eccessivamente rigorose e vessatorie (quando non, testualmente, «inumane») – il dialogo tra giurisprudenze diverse ha nello specifico esibito una non secondaria consapevolezza delle molteplici suggestioni rispettivamente provenienti dalla comunità medico-scientifica, dalla dottrina specializzata ovvero dagli stessi atti parlamentari prodromici alla disposizione volta per volta indubbiata (e puntualmente richiamati per chiarirne il senso ovvero lo “spirito”, in ossequio all’insegnamento tradizionalmente proveniente dalla dottrina nordamericana dell’original intent). Ai fini della tessitura di un più proficuo dialogo intergiurisprudenziale sopra la materia de qua, ad ogni modo, decisivo è apparso – com’era, d’altro canto, lecito attendersi – il richiamo da parte dei giudici al diritto vivente statale e sopranazionale (ed ai peculiari intrecci che, tra di essi, naturalmente si intrattengono): assai ingenuo (quando non utopistico) sarebbe, del resto, non considerare parte integrante del diritto vivente, per così dire, domestico le indicazioni espresse sul campo della vita nascente dalle corti sopranazionali, in generale, e dal giudice EDU nello specifico (at-traverso il cui richiamo, solo, potrà dirsi correttamente instaurato ed in buona salute un dialogo effettivamente intergiurisprudenziale in materia di diritti tanto delicati). Una volta rispettata la “so-stanza” della giurisprudenza convenzionale e previamente verificata la compatibilità della norma EDU con l’intera Costituzione, il problema che si è, casomai, posto ha nello specifico riguardato, per un verso, l’an dell’effettività nell’ordinamento interno di un decisum europeo rivolto ad uno Stato membro diverso dall’Italia; e, per un altro, il quomodo dell’eventuale recepimento interno del principio EDU così stillato dalla giurisprudenza. Ad una prima superficiale impressione, quella attuale sembrerebbe assomigliare più ad una lunga e preparatoria fase di transizione che non ad un compiuto ed integro dialogo in tema di inizio-vita (almeno nel senso più canonico del termine). Ciò che difatti pare già essere ad oggi riconosci-bile e consolidato tra tutti i Tribunali coinvolti, difatti, è un comune background giuridico-culturale sul quale sfondo potrà non difficilmente ambientarsi la futura dialettica (e di cui la cre-scente messe di pronunzie in materia non fa che rendere ad ogni piè sospinto testimonianza). Taluni assodati punti – in un orizzonte ancora complessivamente mobile e dagli incerti esiti – possono, in conclusione, già essere fissati: e, cioè, il riferimento alla protezione della “vita privata e familiare” in luogo del più impegnativo rinvio a quella “umana”; l’inevitabile richiamo al fattore “tempo” (dominante sull’intera scena nella quale tutte le parti coinvolte sono chiamate ad interagire); la centralità del consenso nel complessivo agone della vita nascente – intorno alla quale giurisprudenza sopranazionale ed interna sono parse naturalmente convergere – non solo nella prospettiva individuale (e di coppia) ma, pure, nella sua dimensione sociale.
2015
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