Il contributo fa il punto sulla rilevanza penale degli atti amministrativi adottati nel vigore della legge c.d. Fini-Giovanardi, soffermandosi, in particolare, sugli effetti dell’articolo 2 del d..l. 20.3.2014 n. 36 (poi conv. con mod. in l. 16.5.2014 n. 79) sulla disciplina in materia. Con tale disposizione, il legislatore interviene sul regime temporale degli atti amministrativi adottati nel vigore della legge Fini-Giovanardi, prevedendo che gli stessi riprendano a produrre effetti nonostante la loro caducazione conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. Si osserva, a riguardo, che la disciplina transitoria prevista dalla disposizione in esame determina esclusivamente la rilevanza penale delle condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, ma non produce alcun effetto retroattivo rispetto alle condotte compiute antecedentemente, a ciò ostando il principio costituzionale di irretroattività della legge penale più sfavorevole di cui all’art. 25 co. 2 Cost.
Il punto su...La rilevanza penale degli atti amministrativi adottati nel vigore della legge c.d. Fini-Giovanardi
TOSCANO, GIUSEPPE
2014-01-01
Abstract
Il contributo fa il punto sulla rilevanza penale degli atti amministrativi adottati nel vigore della legge c.d. Fini-Giovanardi, soffermandosi, in particolare, sugli effetti dell’articolo 2 del d..l. 20.3.2014 n. 36 (poi conv. con mod. in l. 16.5.2014 n. 79) sulla disciplina in materia. Con tale disposizione, il legislatore interviene sul regime temporale degli atti amministrativi adottati nel vigore della legge Fini-Giovanardi, prevedendo che gli stessi riprendano a produrre effetti nonostante la loro caducazione conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. Si osserva, a riguardo, che la disciplina transitoria prevista dalla disposizione in esame determina esclusivamente la rilevanza penale delle condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, ma non produce alcun effetto retroattivo rispetto alle condotte compiute antecedentemente, a ciò ostando il principio costituzionale di irretroattività della legge penale più sfavorevole di cui all’art. 25 co. 2 Cost.Pubblicazioni consigliate
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