Si commenta l’ordinanza n. 6054 del 2015 della Corte di Cassazione, precedente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 24823/2015, ma in linea con la deriva restrittiva dell’applicazione del principio del contraddittorio. I Supremi Giudici, infatti, concludono per l’inapplicabilità dell’art. 12, c. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente al procedimento di accertamento basato su parametri e studi di settore in quanto il confronto tra contribuente e Uffici finanziari avrebbe già, in questa particolare ipotesi uno spazio che assicura le garanzie necessarie a tutelare le ragioni della parte più debole. L'Autrice prende lo spunto dall'ordinanza predetta per effettuare un riscontro dello stato dell'arte in materia. La tendenza a restringere i confini del principio predetto è, infatti, confermata dalla Corte, fra l'altro, nell'ordinanza n. 7454/2016, nella quale si afferma che se il contribuente diserta il contraddittorio attivato dall’Amministrazione finanziaria, l’Ufficio fiscale – pur dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio col contribuente medesimo, nonostante il rituale invito – può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards previsti dalla normativa, e il giudice può liberamente valutare, nel generale quadro probatorio, la mancata risposta all’invito. Nondimeno, si registrano altre sentenze che appaiono muoversi in termini di ampliamento dei confini di operatività del contraddittorio, come ad esempio, la n. 5715/2016, con la quale i Supremi Giudici hanno annullato l’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio finanziario in esito all’applicazione degli studi di settore, affermando che deve ritenersi illegittimo l’atto che accerti i maggiori ricavi senza motivare il rigetto delle giustificazioni poste dal contribuente in sede di contraddittorio.

Recenti orientamenti della Corte di Cassazione sul contraddittorio in tema di accertamento mediante gli studi di settore

ACCORDINO, Patrizia
2016-01-01

Abstract

Si commenta l’ordinanza n. 6054 del 2015 della Corte di Cassazione, precedente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 24823/2015, ma in linea con la deriva restrittiva dell’applicazione del principio del contraddittorio. I Supremi Giudici, infatti, concludono per l’inapplicabilità dell’art. 12, c. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente al procedimento di accertamento basato su parametri e studi di settore in quanto il confronto tra contribuente e Uffici finanziari avrebbe già, in questa particolare ipotesi uno spazio che assicura le garanzie necessarie a tutelare le ragioni della parte più debole. L'Autrice prende lo spunto dall'ordinanza predetta per effettuare un riscontro dello stato dell'arte in materia. La tendenza a restringere i confini del principio predetto è, infatti, confermata dalla Corte, fra l'altro, nell'ordinanza n. 7454/2016, nella quale si afferma che se il contribuente diserta il contraddittorio attivato dall’Amministrazione finanziaria, l’Ufficio fiscale – pur dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio col contribuente medesimo, nonostante il rituale invito – può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards previsti dalla normativa, e il giudice può liberamente valutare, nel generale quadro probatorio, la mancata risposta all’invito. Nondimeno, si registrano altre sentenze che appaiono muoversi in termini di ampliamento dei confini di operatività del contraddittorio, come ad esempio, la n. 5715/2016, con la quale i Supremi Giudici hanno annullato l’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio finanziario in esito all’applicazione degli studi di settore, affermando che deve ritenersi illegittimo l’atto che accerti i maggiori ricavi senza motivare il rigetto delle giustificazioni poste dal contribuente in sede di contraddittorio.
2016
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/3086068
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact