Nella teorica pugliattiana, il concetto di causa va ricavato dall’accostamento della volontà (esteriorizzata dall’accordo) alla norma, cioè dal contatto dei termini fondamentali del binomio (l’uno sostanziale, l’altro formale) da cui risulta costituito il negozio giuridico. Tra questi due termini si innesta la causa, costituendo il loro tratto d’unione quale elemento che riveste ed anima lo scheletro medesimo. La causa, rileva Pugliatti, non può vivere unicamente come astratto schema legale, ma nella sua concreta determinazione risulta costituita dall’apporto dell’agente. Difatti, allo stesso modo di ogni altro elemento del negozio, ha bisogno di trovare rispondenza in un substrato di fatto che deve essere apprestato dai soggetti che pongono in essere il negozio. Precisa il Maestro che la determinazione e descrizione della funzione giuridica del negozio è soltanto la premessa dell’indagine o il primo momento di essa, essendo altresì necessario individuare la volontà concreta dei soggetti e gli scopi che in concreto essa mira a conseguire per confrontarli con la funzione giuridica del negozio. Pertanto, per una corretta impostazione della tematica, il primo canone metodologico da seguire sta nella precisa individuazione del programma di interessi palesato dalla complessiva operazione negoziale, che costituisce l’essenza degli atti di autonomia privata. Occorre inoltre raffrontare lo scopo concreto perseguito dalle parti con la funzione giuridica del negozio a cui si ritiene di poterlo accostare, per verificare se vi sia quella coincidenza essenziale che consenta la sua qualificazione giuridica e possa giustificare la nascita e la normale esistenza del negozio stesso. È merito di Pugliatti avere identificato questo schema concettuale e l’averne tracciato il profilo, segnando l’epocale passaggio dalla causa astratta, appartenente all’area della giuridicità, alla causa concreta, risultante dallo scopo pratico realmente perseguito dalle parti. E allora il suo pensiero può oggi essere attualizzato nel senso che la causa astratta è il momento formale in cui si incardina la “funzione giuridica” del negozio prefigurata dal legislatore, la causa concreta è il substrato sostanziale emergente dall’interesse fondamentale programmato dalle parti in funzione della complessiva operazione negoziale. Muovendo dagli insegnamenti del Maestro, l’Autore traccia un percorso d’indagine ricostruttivo e sistematico in ordine all’elemento causale, da intendersi quale requisito essenziale del contratto nel quale si riflette l’intero programma pratico che le parti intendono attuare. In questa prospettiva, a giudizio dell’Autore, si potrebbe superare l’aporia del rapporto tra la causa astratta e la causa in concreto, in quanto la valutazione complessiva del requisito causale, comprensivo di ogni elemento interno ed esterno rispetto alla programmazione delle parti, consentirebbe di verificare, di volta in volta e per le singole fattispecie negoziali, la meritevolezza degli interessi comunque perseguiti attraverso gli schemi tipici o sulla base delle figure create dall’autonomia delle parti. Proprio la valutazione della causa, così sistematicamente intesa, fornirebbe la possibilità di rinvenire i rimedi più idonei per la tutela delle posizioni delle parti e l’attuazione dei valori complessivi del sistema.

Le dinamiche evolutive della causa (a margine degli scritti di S. Pugliatti)

LA ROSA, Elena
2016-01-01

Abstract

Nella teorica pugliattiana, il concetto di causa va ricavato dall’accostamento della volontà (esteriorizzata dall’accordo) alla norma, cioè dal contatto dei termini fondamentali del binomio (l’uno sostanziale, l’altro formale) da cui risulta costituito il negozio giuridico. Tra questi due termini si innesta la causa, costituendo il loro tratto d’unione quale elemento che riveste ed anima lo scheletro medesimo. La causa, rileva Pugliatti, non può vivere unicamente come astratto schema legale, ma nella sua concreta determinazione risulta costituita dall’apporto dell’agente. Difatti, allo stesso modo di ogni altro elemento del negozio, ha bisogno di trovare rispondenza in un substrato di fatto che deve essere apprestato dai soggetti che pongono in essere il negozio. Precisa il Maestro che la determinazione e descrizione della funzione giuridica del negozio è soltanto la premessa dell’indagine o il primo momento di essa, essendo altresì necessario individuare la volontà concreta dei soggetti e gli scopi che in concreto essa mira a conseguire per confrontarli con la funzione giuridica del negozio. Pertanto, per una corretta impostazione della tematica, il primo canone metodologico da seguire sta nella precisa individuazione del programma di interessi palesato dalla complessiva operazione negoziale, che costituisce l’essenza degli atti di autonomia privata. Occorre inoltre raffrontare lo scopo concreto perseguito dalle parti con la funzione giuridica del negozio a cui si ritiene di poterlo accostare, per verificare se vi sia quella coincidenza essenziale che consenta la sua qualificazione giuridica e possa giustificare la nascita e la normale esistenza del negozio stesso. È merito di Pugliatti avere identificato questo schema concettuale e l’averne tracciato il profilo, segnando l’epocale passaggio dalla causa astratta, appartenente all’area della giuridicità, alla causa concreta, risultante dallo scopo pratico realmente perseguito dalle parti. E allora il suo pensiero può oggi essere attualizzato nel senso che la causa astratta è il momento formale in cui si incardina la “funzione giuridica” del negozio prefigurata dal legislatore, la causa concreta è il substrato sostanziale emergente dall’interesse fondamentale programmato dalle parti in funzione della complessiva operazione negoziale. Muovendo dagli insegnamenti del Maestro, l’Autore traccia un percorso d’indagine ricostruttivo e sistematico in ordine all’elemento causale, da intendersi quale requisito essenziale del contratto nel quale si riflette l’intero programma pratico che le parti intendono attuare. In questa prospettiva, a giudizio dell’Autore, si potrebbe superare l’aporia del rapporto tra la causa astratta e la causa in concreto, in quanto la valutazione complessiva del requisito causale, comprensivo di ogni elemento interno ed esterno rispetto alla programmazione delle parti, consentirebbe di verificare, di volta in volta e per le singole fattispecie negoziali, la meritevolezza degli interessi comunque perseguiti attraverso gli schemi tipici o sulla base delle figure create dall’autonomia delle parti. Proprio la valutazione della causa, così sistematicamente intesa, fornirebbe la possibilità di rinvenire i rimedi più idonei per la tutela delle posizioni delle parti e l’attuazione dei valori complessivi del sistema.
2016
9788849531381
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