La tematica dei rapporti tra banche e clienti si è sviluppata lungo due sentieri paralleli ed accidentati, reciprocamente collegati: da un lato, la magmatica produzione giurisprudenziale sull’argomento; dall’altro, gli interventi legislativi “a macchia di leopardo”. Questi ultimi, in particolare, hanno ingenerato nell’operatore del diritto innumerevoli dubbi interpretativi. La finalità della scarna disciplina in materia di anatocismo (artt. 1283 c.c. e 120 T.U.B.) è quella di coniugare il naturale principio della fruttuosità del denaro (art. 1282, co. 1, c.c.) con l’esigenza di evitare fenomeni usurari. Meta ideale del legislatore, quindi, sarebbe quella di ridurre gli effetti del meccanismo anatocistico, ritenuto pericoloso, poiché impedisce al debitore di preordinarsi ex ante, con certezza, un'agevole valutazione dell’ammontare esatto del suo debito e dei suoi eventuali incrementi. Per comprendere appieno la complessità dell'argomento de quo, anche in un'ottica de iure condendo, utile appare una disamina comparatistica con l'ordinamento spagnolo, volta a superare i rigidi paletti fissati dalla novella introdotta con l’art. 17 bis D.L. 14 febbraio 2016 n. 18, convertito in l. 8 aprile 2016, n. 49.

L’ANATOCISMO: TRA COMPARAZIONE E PROSPETTIVE DI RIFORMA

Carmine Lazzaro
2017-01-01

Abstract

La tematica dei rapporti tra banche e clienti si è sviluppata lungo due sentieri paralleli ed accidentati, reciprocamente collegati: da un lato, la magmatica produzione giurisprudenziale sull’argomento; dall’altro, gli interventi legislativi “a macchia di leopardo”. Questi ultimi, in particolare, hanno ingenerato nell’operatore del diritto innumerevoli dubbi interpretativi. La finalità della scarna disciplina in materia di anatocismo (artt. 1283 c.c. e 120 T.U.B.) è quella di coniugare il naturale principio della fruttuosità del denaro (art. 1282, co. 1, c.c.) con l’esigenza di evitare fenomeni usurari. Meta ideale del legislatore, quindi, sarebbe quella di ridurre gli effetti del meccanismo anatocistico, ritenuto pericoloso, poiché impedisce al debitore di preordinarsi ex ante, con certezza, un'agevole valutazione dell’ammontare esatto del suo debito e dei suoi eventuali incrementi. Per comprendere appieno la complessità dell'argomento de quo, anche in un'ottica de iure condendo, utile appare una disamina comparatistica con l'ordinamento spagnolo, volta a superare i rigidi paletti fissati dalla novella introdotta con l’art. 17 bis D.L. 14 febbraio 2016 n. 18, convertito in l. 8 aprile 2016, n. 49.
2017
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