L’A. commenta la sentenza n. 257 del 2017, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile, per errata individuazione della norma da sottoporre al giudizio, una questione di costituzionalità proposta da una sezione regionale della Corte dei conti relativa all’assenza di criteri predeterminati dalla legge per l’individuazione in concreto del giudice cui affidare i fascicoli in materia di responsabilità erariale. La sentenza appare interessante perché la Corte, pur non accogliendo la questione sollevata dal giudice a quo, evidenzia almeno tre elementi critici nella normativa vigente: 1) la problematica compatibilità con il quadro costituzionale delle garanzie processuali della riscontrata assenza di criteri di predeterminazione del giudice, a differenza di quanto accade per gli altri plessi magistratuali; 2) l’asimmetria tra le competenze attribuite al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti rispetto a quelle proprie degli omologhi organi della giustizia amministrativa e tributaria oltre che dello stesso C.S.M.; 3) il rapporto paritario tra componente magistratuale e componente parlamentare dei componenti del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, profondamente diverso rispetto a quello riscontrabile per gli altri organi di autogoverno della magistratura ordinaria e delle altre speciali. In ogni caso, conclude l’A., anche prima che vengano sollevate le questioni di costituzionalità che la sentenza in commento sembra sollecitare, de lege lata sarebbe possibile colmare la lacuna riscontrata qualora i presidenti delle varie sezioni della Corte dei conti si dessero ad inizio anno dei criteri automatici di assegnazione ai vari giudici degli affari da trattare.

Corte dei conti, Consiglio di presidenza e giudice naturale: la Corte costituzionale dichiara inammissibili due questioni, ma apre la strada ad altre tre.

Antonio Saitta
2017-01-01

Abstract

L’A. commenta la sentenza n. 257 del 2017, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile, per errata individuazione della norma da sottoporre al giudizio, una questione di costituzionalità proposta da una sezione regionale della Corte dei conti relativa all’assenza di criteri predeterminati dalla legge per l’individuazione in concreto del giudice cui affidare i fascicoli in materia di responsabilità erariale. La sentenza appare interessante perché la Corte, pur non accogliendo la questione sollevata dal giudice a quo, evidenzia almeno tre elementi critici nella normativa vigente: 1) la problematica compatibilità con il quadro costituzionale delle garanzie processuali della riscontrata assenza di criteri di predeterminazione del giudice, a differenza di quanto accade per gli altri plessi magistratuali; 2) l’asimmetria tra le competenze attribuite al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti rispetto a quelle proprie degli omologhi organi della giustizia amministrativa e tributaria oltre che dello stesso C.S.M.; 3) il rapporto paritario tra componente magistratuale e componente parlamentare dei componenti del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, profondamente diverso rispetto a quello riscontrabile per gli altri organi di autogoverno della magistratura ordinaria e delle altre speciali. In ogni caso, conclude l’A., anche prima che vengano sollevate le questioni di costituzionalità che la sentenza in commento sembra sollecitare, de lege lata sarebbe possibile colmare la lacuna riscontrata qualora i presidenti delle varie sezioni della Corte dei conti si dessero ad inizio anno dei criteri automatici di assegnazione ai vari giudici degli affari da trattare.
2017
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