Il fenomeno dell’accessione rientra tra i modi di acquisto della proprietà a titolo originario, importando un’espansione della situazione proprietaria. La regola stabilita dall’art. 934 c.c. è espressione della forza espansiva del diritto di proprietà e del principio di attrazione al bene considerato principale, in forza dei quali si riconosce al titolare del suolo la proprietà di tutto ciò che si consolida su di esso. La ratio fondamentale dell’accessione va, quindi, ravvisata, non tanto nel bisogno di assicurare l’integrità della cosa, quanto piuttosto nella tutela dell’unicità della proprietà. La regola generale dettata dall’art. 934 c.c. può subire deroghe che trovano la loro fonte nel titolo, ossia in una convenzione tra il proprietario del suolo e il costruttore dalla quale emerga la volontà di escludere l’effetto acquisitivo in capo al dominus soli, ovvero nella legge. In queste logiche, l’Autore effettua un’analitica disamina della fattispecie disciplinata dall’art. 934 c.c., indagando sul piano sistematico i più controversi aspetti legati al rapporto tra l’accessione e la comunione legale, nonché al peculiare regime operante in riferimento alla P.A., sub specie di occupazione acquisitiva e usurpativa. Seguendo il medesimo percorso ricostruttivo, viene offerta altresì una panoramica delle fattispecie delineate dagli artt. 935, 936 e 937 c.c., le quali si ispirano ai principi dell’accessione e, pertanto, non costituiscono deroghe alla regola dettata dall’art. 934 c.c. Difatti, in tali ipotesi, la deroga all’accessione si manifesta solo come conseguenza di una determinata scelta effettuata dalle parti e, segnatamente, quando il proprietario dei materiali abbia chiesto la separazione e questa non sia impedita dall’impossibilità materiale o dal decorso del termine (art. 935 c.c.), quando il proprietario del fondo eserciti lo ius tollendi (art. 936 c.c.) ovvero quando è ammessa la rivendicazione da parte del proprietario dei materiali (art. 937 c.c.).

Artt. 934 - 935 - 936 - 937. Opere fatte sopra o sotto il suolo - Opere fatte dal proprietario del suolo con materiale altrui - Opere fatte da un terzo con materiali propri - Opere fatte da un terzo con materiali altrui -

ELENA LA ROSA
2017-01-01

Abstract

Il fenomeno dell’accessione rientra tra i modi di acquisto della proprietà a titolo originario, importando un’espansione della situazione proprietaria. La regola stabilita dall’art. 934 c.c. è espressione della forza espansiva del diritto di proprietà e del principio di attrazione al bene considerato principale, in forza dei quali si riconosce al titolare del suolo la proprietà di tutto ciò che si consolida su di esso. La ratio fondamentale dell’accessione va, quindi, ravvisata, non tanto nel bisogno di assicurare l’integrità della cosa, quanto piuttosto nella tutela dell’unicità della proprietà. La regola generale dettata dall’art. 934 c.c. può subire deroghe che trovano la loro fonte nel titolo, ossia in una convenzione tra il proprietario del suolo e il costruttore dalla quale emerga la volontà di escludere l’effetto acquisitivo in capo al dominus soli, ovvero nella legge. In queste logiche, l’Autore effettua un’analitica disamina della fattispecie disciplinata dall’art. 934 c.c., indagando sul piano sistematico i più controversi aspetti legati al rapporto tra l’accessione e la comunione legale, nonché al peculiare regime operante in riferimento alla P.A., sub specie di occupazione acquisitiva e usurpativa. Seguendo il medesimo percorso ricostruttivo, viene offerta altresì una panoramica delle fattispecie delineate dagli artt. 935, 936 e 937 c.c., le quali si ispirano ai principi dell’accessione e, pertanto, non costituiscono deroghe alla regola dettata dall’art. 934 c.c. Difatti, in tali ipotesi, la deroga all’accessione si manifesta solo come conseguenza di una determinata scelta effettuata dalle parti e, segnatamente, quando il proprietario dei materiali abbia chiesto la separazione e questa non sia impedita dall’impossibilità materiale o dal decorso del termine (art. 935 c.c.), quando il proprietario del fondo eserciti lo ius tollendi (art. 936 c.c.) ovvero quando è ammessa la rivendicazione da parte del proprietario dei materiali (art. 937 c.c.).
2017
9788814166549
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/3128606
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