I procedimenti in tema di responsabilità genitoriale forniscono spunti significativi per una più articolata riflessione in ordine alla tutela processuale del minore ed alla sua capacità giudiziale. Pur se la norma non preveda espressamente la legittimazione ad agire del minore, appare utile una interpretazione evolutiva e sistematica dell'art. 336 c.c. in collegamento con gli artt. 316 e 321 c.c., che riconoscono al figlio la possibilità di agire in giudizio per ottenere un provvedimento nel suo interesse. In termini più specifici, in virtù della normativa internazionale, che riveste efficacia integrativa delle disposizioni del codice e della previsione dell’ultimo comma dell’art. 336 c.c., che riconosce al minore la qualità di ‘‘parte’’ nei procedimenti in esame, non sembra potersi negare al fanciullo la possibilità di agire in giudizio per ottenere un provvedimento a tutela dei suoi interessi a seguito di condotte lesive dei genitori. Il riconoscimento della legittimazione ad agire ed il diritto di partecipare ai giudizi in tema di responsabilità genitoriale offre al minore la possibilità di far valere le sue ragioni e se capace di discernimento di operare scelte autonome con l’intervento del giudice specializzato e dei servizi sociali, quali luoghi specifici cui accedono le problematiche dei fanciulli e le loro esigenze trovano risposte specifiche rivolte a surrogare o reimpostare l’operato svolto nell’ambito della famiglia.

Art. 336 c.c. - Commentario del codice civile - Della famiglia, diretto da Gabrielli

elena la rosa
2018-01-01

Abstract

I procedimenti in tema di responsabilità genitoriale forniscono spunti significativi per una più articolata riflessione in ordine alla tutela processuale del minore ed alla sua capacità giudiziale. Pur se la norma non preveda espressamente la legittimazione ad agire del minore, appare utile una interpretazione evolutiva e sistematica dell'art. 336 c.c. in collegamento con gli artt. 316 e 321 c.c., che riconoscono al figlio la possibilità di agire in giudizio per ottenere un provvedimento nel suo interesse. In termini più specifici, in virtù della normativa internazionale, che riveste efficacia integrativa delle disposizioni del codice e della previsione dell’ultimo comma dell’art. 336 c.c., che riconosce al minore la qualità di ‘‘parte’’ nei procedimenti in esame, non sembra potersi negare al fanciullo la possibilità di agire in giudizio per ottenere un provvedimento a tutela dei suoi interessi a seguito di condotte lesive dei genitori. Il riconoscimento della legittimazione ad agire ed il diritto di partecipare ai giudizi in tema di responsabilità genitoriale offre al minore la possibilità di far valere le sue ragioni e se capace di discernimento di operare scelte autonome con l’intervento del giudice specializzato e dei servizi sociali, quali luoghi specifici cui accedono le problematiche dei fanciulli e le loro esigenze trovano risposte specifiche rivolte a surrogare o reimpostare l’operato svolto nell’ambito della famiglia.
2018
9788859818564
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