Il contratto di locazione (di cose immobili e cose mobili) destinate ad uso turistico è regolato dalla legge generale in materia di locazione – codice civile, legge 27 luglio 1978, n. 392 – come modificata dal Codice del turismo (allegato al d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, artt. 52-53). La presenza nel Codice del turismo di norme dedicate alle locazioni turistiche – ancorché di limitata portata – è segno dell’attenzione del legislatore per il fenomeno, che ha assunto nel tempo importanza crescente, data dalla duttilità dello strumento (contratto di locazione) che si presta ad una serie di applicazioni diverse. Possono essere individuate tre tipologie di locazione riferita al turismo: 1) di interesse turistico (che riguarda i contratti di locazione di immobili adibiti ad agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simi-li), la cui durata non può essere inferiore a sei anni (legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, 1° comma, come sostituito dall’art. 52, n. 1, cod. tur. allegato al d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79); 2) di immobili adibiti ad attività alberghiere e all’esercizio di imprese assimilate all’albergo ai sensi dell’art. 1786 cod. civ. o all’esercizio di attività teatrali, la cui durata non può essere inferiore a nove anni (legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, 3° comma, come sostituito dall’art. 52, n. 2, cod. tur. allegato al d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79); 3) ad uso abitativo per finalità turistiche, la cui disciplina trova applicazione nel codice civile (artt. 1571 ss.), in base all’art. 53 cod. tur. allegato al d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79. A queste tipologie di locazione di immobili per finalità, in ampio senso, turistiche, si aggiungono anche le locazioni di cose mobili per attività di carattere turistico (motoscafo, ombrellone, cabina, attrezzature da sci, ecc.) cui è dedicato l’ultimo paragrafo del presente capitolo. Ulteriore intervento da parte del legislatore sul fenomeno delle locazioni turistiche, in particolare delle “locazioni brevi”, si è avuto con il l d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in l. 21 giugno 2017, n. 96, che le definisce come i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo (comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario), di durata non superiore a trenta giorni, quindi non soggetti a registrazione, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. Lo scioglimento del contratto avviene in modo automatico, senza necessità di alcuna preventiva comunicazione al conduttore.

Le locazioni turistiche (Nuovo aggiornamento)

Mariafrancesca Cocuccio
2019-01-01

Abstract

Il contratto di locazione (di cose immobili e cose mobili) destinate ad uso turistico è regolato dalla legge generale in materia di locazione – codice civile, legge 27 luglio 1978, n. 392 – come modificata dal Codice del turismo (allegato al d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, artt. 52-53). La presenza nel Codice del turismo di norme dedicate alle locazioni turistiche – ancorché di limitata portata – è segno dell’attenzione del legislatore per il fenomeno, che ha assunto nel tempo importanza crescente, data dalla duttilità dello strumento (contratto di locazione) che si presta ad una serie di applicazioni diverse. Possono essere individuate tre tipologie di locazione riferita al turismo: 1) di interesse turistico (che riguarda i contratti di locazione di immobili adibiti ad agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simi-li), la cui durata non può essere inferiore a sei anni (legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, 1° comma, come sostituito dall’art. 52, n. 1, cod. tur. allegato al d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79); 2) di immobili adibiti ad attività alberghiere e all’esercizio di imprese assimilate all’albergo ai sensi dell’art. 1786 cod. civ. o all’esercizio di attività teatrali, la cui durata non può essere inferiore a nove anni (legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, 3° comma, come sostituito dall’art. 52, n. 2, cod. tur. allegato al d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79); 3) ad uso abitativo per finalità turistiche, la cui disciplina trova applicazione nel codice civile (artt. 1571 ss.), in base all’art. 53 cod. tur. allegato al d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79. A queste tipologie di locazione di immobili per finalità, in ampio senso, turistiche, si aggiungono anche le locazioni di cose mobili per attività di carattere turistico (motoscafo, ombrellone, cabina, attrezzature da sci, ecc.) cui è dedicato l’ultimo paragrafo del presente capitolo. Ulteriore intervento da parte del legislatore sul fenomeno delle locazioni turistiche, in particolare delle “locazioni brevi”, si è avuto con il l d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in l. 21 giugno 2017, n. 96, che le definisce come i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo (comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario), di durata non superiore a trenta giorni, quindi non soggetti a registrazione, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. Lo scioglimento del contratto avviene in modo automatico, senza necessità di alcuna preventiva comunicazione al conduttore.
2019
978-88-921-3051-7
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