Il riscatto è il rimedio accordato al soggetto titolare di un diritto di prelazione che è stato violato. E' un diritto potestativo, stante che il suo esercizio ha per effetto il subentro ex tunc del riscattante nel contratto stipulato dal terzo acquirente con il proprietario del fondo. La dichiarazione di riscatto può essere effettuata sia con una domanda giudiziale sia con qualsiasi atto stragiudiziale idoneo allo scopo ed avente i necessari requisiti di forma (quella scritta), nel termine di decadenza di un anno dalla trascrizione della vendita. Condizione di efficacia negoziale del retratto è il pagamento del prezzo, da eseguire mediante offerta reale nei termini di legge. Detto prezzo è quello indicato nel contratto, senza che abbiano rilevanza somme ulteriori eventualmente versate dal terzo acquirente. Il titolare del diritto di prelazione che sia stato pretermesso può solo esercitare il riscatto e non anche, in via alternativa, agire per il risarcimento del danno a meno che non sia stato distolto dall'acquisto del bene da un comportamento fraudolento dell'alienante e/o del terzo acquirente. Il risarcimento del danno in favore del retrattato è normalmente dovuto da parte del venditore, potendosi inquadrare una sua responsabilità nell'ambito di quella per evizione disciplinata dall'art. 1483 cod. civ.

Esercizio del riscatto agrario e risarcimento dei danni

A. Tommasini
2018-01-01

Abstract

Il riscatto è il rimedio accordato al soggetto titolare di un diritto di prelazione che è stato violato. E' un diritto potestativo, stante che il suo esercizio ha per effetto il subentro ex tunc del riscattante nel contratto stipulato dal terzo acquirente con il proprietario del fondo. La dichiarazione di riscatto può essere effettuata sia con una domanda giudiziale sia con qualsiasi atto stragiudiziale idoneo allo scopo ed avente i necessari requisiti di forma (quella scritta), nel termine di decadenza di un anno dalla trascrizione della vendita. Condizione di efficacia negoziale del retratto è il pagamento del prezzo, da eseguire mediante offerta reale nei termini di legge. Detto prezzo è quello indicato nel contratto, senza che abbiano rilevanza somme ulteriori eventualmente versate dal terzo acquirente. Il titolare del diritto di prelazione che sia stato pretermesso può solo esercitare il riscatto e non anche, in via alternativa, agire per il risarcimento del danno a meno che non sia stato distolto dall'acquisto del bene da un comportamento fraudolento dell'alienante e/o del terzo acquirente. Il risarcimento del danno in favore del retrattato è normalmente dovuto da parte del venditore, potendosi inquadrare una sua responsabilità nell'ambito di quella per evizione disciplinata dall'art. 1483 cod. civ.
2018
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