l lavoro si pone l’obiettivo di esaminare la questione del “rinnovato” interesse di alcune Regioni (soprattutto Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna) nei confronti della previsione di cui all’art. 116, c. 3, cercando anzitutto di chiarire se c’è spazio di differenziazione nella garanzia dei diritti fondamentali sociali con riguardo alle diverse tipologie di regioni previste nella Carta e se ciò sia consentito (e fin dove) dai principi costituzionali (in particolare quelli di unità e indivisibilità della Repubblica, di eguaglianza e di solidarietà). Il vivace dibattito dottrinale intorno al tema vede chi da una parte ritiene che le iniziative delle tre Regioni del Nord promotrici dell’odierno processo di attuazione del regionalismo differenziato sarebbero state ispirate per lo più dall’intento di trattenere quote maggiori del “residuo fiscale” e chi, dall’altra, ritiene invece come la differenziazione possa dar luogo ad un modello positivo tale da far assumere comportamenti più virtuosi e a seguire le migliori pratiche da parte delle altre regioni. Le potenzialità che il regionalismo asimmetrico può offrire devono confrontarsi con tutta una serie di problematiche e con le incertezze e i rischi che da tale processo potrebbero scaturire. Il punto di snodo centrale con riferimento alla possibilità di una differenziazione regionale riguarda la questione del c.d. “federalismo fiscale” previsto dall’art. 119 Cost. e della relativa legge delega, n. 42 del 2009, la cui mancata attuazione si riflette inevitabilmente sulle risorse necessarie agli enti territoriali necessaria per lo svolgimento delle “funzioni pubbliche loro attribuite”. Se ci si colloca nel quadro già complesso della garanzia dell’effettività dei diritti sociali in una dimensione regionale ancora caratterizzata da notevoli squilibri territoriali, il rischio che la differenziazione potrebbe comportare è certamente più elevato dei presunti vantaggi. In tale quadro, si è evidenziata la necessità di definire sistemi di finanziamento e meccanismi di perequazione che escludano lesioni del principio di eguaglianza e una disparità di tutela in ragione del territorio in cui si risiede, fermo restando il parametro costituzionale di riferimento sancito nell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, che richiede che sia mantenuta «la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali».

La dimensione regionale dei diritti sociali nella prospettiva del regionalismo differenziato

Citrigno, A. M.
2020-01-01

Abstract

l lavoro si pone l’obiettivo di esaminare la questione del “rinnovato” interesse di alcune Regioni (soprattutto Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna) nei confronti della previsione di cui all’art. 116, c. 3, cercando anzitutto di chiarire se c’è spazio di differenziazione nella garanzia dei diritti fondamentali sociali con riguardo alle diverse tipologie di regioni previste nella Carta e se ciò sia consentito (e fin dove) dai principi costituzionali (in particolare quelli di unità e indivisibilità della Repubblica, di eguaglianza e di solidarietà). Il vivace dibattito dottrinale intorno al tema vede chi da una parte ritiene che le iniziative delle tre Regioni del Nord promotrici dell’odierno processo di attuazione del regionalismo differenziato sarebbero state ispirate per lo più dall’intento di trattenere quote maggiori del “residuo fiscale” e chi, dall’altra, ritiene invece come la differenziazione possa dar luogo ad un modello positivo tale da far assumere comportamenti più virtuosi e a seguire le migliori pratiche da parte delle altre regioni. Le potenzialità che il regionalismo asimmetrico può offrire devono confrontarsi con tutta una serie di problematiche e con le incertezze e i rischi che da tale processo potrebbero scaturire. Il punto di snodo centrale con riferimento alla possibilità di una differenziazione regionale riguarda la questione del c.d. “federalismo fiscale” previsto dall’art. 119 Cost. e della relativa legge delega, n. 42 del 2009, la cui mancata attuazione si riflette inevitabilmente sulle risorse necessarie agli enti territoriali necessaria per lo svolgimento delle “funzioni pubbliche loro attribuite”. Se ci si colloca nel quadro già complesso della garanzia dell’effettività dei diritti sociali in una dimensione regionale ancora caratterizzata da notevoli squilibri territoriali, il rischio che la differenziazione potrebbe comportare è certamente più elevato dei presunti vantaggi. In tale quadro, si è evidenziata la necessità di definire sistemi di finanziamento e meccanismi di perequazione che escludano lesioni del principio di eguaglianza e una disparità di tutela in ragione del territorio in cui si risiede, fermo restando il parametro costituzionale di riferimento sancito nell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, che richiede che sia mantenuta «la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali».
2020
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