Il d.l. 113/2018 introduce il nuovo rito camerale atipico nei giudizi in materia di protezione internazionale, censurabile, anche alla luce delle prime applicazioni giurisprudenziale, per i sacrifici imposti al diritto di difesa e in particolare per il vulnus all’oralità. Esso contraddice lo schema basilare secondo cui o sono disposte sufficienti garanzie in primo grado o, in mancanza, è riconosciuto il diritto al reclamo. Il saggio si sofferma sulle insufficienze del nuovo rito, approfondendo in particolare il principio di pubblicità: i valori costituzionali sottesi, l’indebolimento con la riforma del 2009, le peculiarità dei riti in materia di protezione internazionale. In questo contesto, lo studio segnala positivamente il ruolo di primo piano svolto dal vertice della magistratura ordinaria nel settore dell’im-migrazione e, soprattutto, la sent. n. 4890/2019 della Cassazione, ai sensi della quale l’udienza è tendenzialmente irrinunciabile in mancanza di videoregistrazio¬ne. In conclusione, dinanzi al cumulo incostituzionale delle anomalie, l’A. non manca di suggerire qualche possibile rimedio.

Primi passi della Cassazione nei meandri di un processo kafkiano (le pronunce n. 17717 e n. 28205 del 2018 sul rito in materia di protezione internazionale)

SORRENTI Giusi
2019-01-01

Abstract

Il d.l. 113/2018 introduce il nuovo rito camerale atipico nei giudizi in materia di protezione internazionale, censurabile, anche alla luce delle prime applicazioni giurisprudenziale, per i sacrifici imposti al diritto di difesa e in particolare per il vulnus all’oralità. Esso contraddice lo schema basilare secondo cui o sono disposte sufficienti garanzie in primo grado o, in mancanza, è riconosciuto il diritto al reclamo. Il saggio si sofferma sulle insufficienze del nuovo rito, approfondendo in particolare il principio di pubblicità: i valori costituzionali sottesi, l’indebolimento con la riforma del 2009, le peculiarità dei riti in materia di protezione internazionale. In questo contesto, lo studio segnala positivamente il ruolo di primo piano svolto dal vertice della magistratura ordinaria nel settore dell’im-migrazione e, soprattutto, la sent. n. 4890/2019 della Cassazione, ai sensi della quale l’udienza è tendenzialmente irrinunciabile in mancanza di videoregistrazio¬ne. In conclusione, dinanzi al cumulo incostituzionale delle anomalie, l’A. non manca di suggerire qualche possibile rimedio.
2019
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